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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15846/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello nella parte in cui lo aveva ritenuto responsabile dei reati di bancarotta (capi 5 e 10) quale soggetto intraneus, nella veste di amministratore di diritto della Gusto s.r.l., mentre a suo avviso avrebbe dovuto essere considerato concorrente extraneus e, in quanto tale, assolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., come era invece avvenuto per altri coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, avendo il giudice di secondo grado accolto una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non fosse obbligato a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. né su nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, poiché l'obbligo motivazionale è limitato al devolutum. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il ricorso per cassazione contro sentenza pronunciata ex art. 599-bis è ammissibile solo se riguarda la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o divergenze del contenuto della pronuncia; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il giudizio con richiesta di concordato per determinazione della pena; la Corte ha interpretato che, in tale procedimento, il giudice d'appello non è tenuto a motivare su questioni sulla cui valutazione le parti hanno rinunciato (es. cause di proscioglimento ex art.129) e che il sindacato in Cassazione è limitato alle voci attinenti alla formazione del concordato, al consenso del P.M. e alla conformità della pronuncia.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che prevede il proscioglimento per alcune ipotesi particolari; la Corte ha stabilito che, in presenza di concordato ex art.599-bis e di rinuncia delle parti a dedurre determinati motivi, il giudice d'appello non è obbligato a pronunciarsi sul mancato proscioglimento ai sensi di tale articolo nel proprio provvedimento.

  • Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 (Bouachra)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'obbligo motivazionale del giudice va rapportato al devolutum e alle rinunce delle parti: in caso di rinuncia a motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata.

  • Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)

    Conferma dell'orientamento secondo cui, nel giudizio pronunciato ex art. 599-bis, la motivazione non deve estendersi ai motivi rinunciati e il sindacato in Cassazione è limitato alle questioni attinenti al concordato e al consenso del P.M.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 (Mariniello)

    Ulteriore pronuncia di cassazione che circoscrive l'ammissibilità del ricorso avverso sentenze pronunciate su richiesta di concordato: inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e su vizi attinenti alla determinazione della pena che non configurino una sanzione illegale o eccedente i limiti edittali.

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello accoglie una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis, la motivazione è limitata al devolutum: non è tenuto a valutare o motivare su questioni e ragioni che le parti hanno rinunciato a contestare.
  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis è ammissibile principalmente se censura la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo; doglianze su questioni sostanziali ritenute rinunciate sono in genere inammissibili.
  • Se si intende contestare l'applicabilità di cause di proscioglimento (es. art. 129), è necessario non aver rinunciato a tali motivi nelle fasi precedenti o sollevare l'eccezione prima della definizione mediante concordato, perché altrimenti tali doglianze rischiano di essere dichiarate inammissibili in cassazione.
  • Vizi relativi alla determinazione della pena possono essere sindacati in Cassazione solo se emergono come illegittimità della sanzione (es. pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge); mere critiche motivazionali rientranti nel devolutum non sono ammessi.
  • Strategia difensiva pratica: se non si vuole perdere la possibilità di sindacato in Cassazione su questioni di merito, evitare di aderire senza riserve al concordato o conservare espressamente la riserva di impugnare specifiche questioni (formazione del consenso, consenso del P.M., divergenze nella pronuncia).
  • In presenza di concordato, prestare particolare attenzione alla documentazione e al verbale relativo alla formazione della volontà di adesione e al consenso del P.M., poiché questi profili sono i principali strumenti di impugnazione ammessi in Cassazione.

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