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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30117/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne pronunciate in rito abbreviato per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., capo A) e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990, capo B), nonché l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e dell'aggravante dell'associazione armata. Le censure puntavano alla violazione di legge e al vizio di motivazione: contestazione della valenza probatoria delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, mancanza di riscontri, travisamento del contenuto delle conversazioni, insufficienza degli elementi per ritenere una posizione apicale o una partecipazione consapevole alla finalità agevolativa della camorra, errore nel trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti, calcolo della continuazione) e richiesta di esclusione delle aggravanti applicate.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella stragrande maggioranza dei casi per difetto di vizi di legittimità rilevabili in questa sede (molte doglianze erano ricostruzioni alternative del fatto o valutazioni di merito). L'unico ricorso non inammissibile, quello di Ciro Celentano, è stato comunque rigettato sul merito: la condanna e l'applicazione delle aggravanti sono state confermate. In sintesi, le sentenze di merito (prima e secondo grado, lette congiuntamente) sono state ritenute sufficientemente motivate; non è emerso un travisamento della prova o una illogicità macroscopica che potesse giustificare la cassazione. Gli esiti: conferma delle condanne e rigetto/inesito dei ricorsi (inammissibili o rigettati).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    È stata ritenuta configurabile l'associazione di tipo mafioso (clan Marino) sulla base di una valutazione congiunta delle sentenze di merito, delle dichiarazioni di collaboratori e delle intercettazioni; la Corte ha indicato come rilevante la capacità di intimidazione e il controllo territoriale.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante soggettiva è stata applicata ritenendo che i partecipi fossero consapevoli della finalità di agevolare la consorteria mafiosa tramite il traffico di stupefacenti; la Corte conferma che si tratta di circostanza soggettiva che può comunicarsi anche quando i partecipi siano a conoscenza della finalità perseguita dagli altri.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    È stata riconosciuta un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti collegata e in parte sovrapposta al clan; la Corte ha ribadito che il concorso tra associazione mafiosa e associazione di traffico può essere accertato.

  • artt. 62-bis e 133 c.p.

    Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto motivata la valutazione negativa delle attenuanti alla luce della partecipazione persistente e della condivisione di valori camorristici.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito: le censure basate su una diversa lettura delle prove intercettate o delle dichiarazioni di collaboratori sono in genere inammissibili se non si indica un travisamento o una macroscopica illogicità nella motivazione.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori possono costituire base esclusiva della prova se l'interpretazione del linguaggio usato è logica e fondata sulle massime di esperienza; per impugnarle occorre dimostrare un errore evidente nell'attribuzione di significato ("travisamento del significante").
  • L'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. ha natura soggettiva: può essere applicata se il giudice prova che il singolo agente era consapevole della finalità di agevolare l'associazione mafiosa; non è sufficiente la mera conoscenza generica dell'esistenza del clan se manca la prova della finalità soggettiva.
  • La qualifica di ruolo "apicale" può essere riconosciuta anche sulla base di comportamenti di fatto (capacità di essere punto di riferimento, esercizio di poteri disciplinari o di coordinamento), non necessariamente da nomine formali; la prova deve emergere coerentemente dal complesso probatorio.
  • Quando è intervenuto un concordato o un rito diverso per alcuni coimputati, la Corte può comunque utilizzare accertamenti definitivi pregressi per integrare il quadro probatorio se tali accertamenti sono coerenti con le nuove risultanze.
  • Il consenso al concordato o l'accettazione della pena in appello limita le possibilità di impugnazione sul quantum della pena, salvo vizi di illegittimità evidenti nel calcolo.
  • Per prospettare in cassazione l'annullamento per travisamento della prova occorre: indicare l'atto processuale contestato, l'elemento fattuale incompatibile con la sentenza, provarne la verità e spiegare come quell'atto comprometta la coerenza logica dell'intera motivazione.

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