Cassazione Penale, Sentenza n. 41727/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riqualificato il reato da cui era accusato l'imputato (possesso di documento falso valido per l'espatrio) applicando l'art. 497-bis, primo comma, e assolvendo per la causa di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. Il Procuratore generale ha censurato: 1) vizi di motivazione su elementi probatori quali la residenza in Francia e la consapevolezza della falsità del documento; 2) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il concorso alla contraffazione (fornitura della fotografia) integra l'art. 497-bis, secondo comma; 3) errata applicazione dell'art. 131-bis perché la condotta avrebbe violato beni di rilevanza pubblicistica (pubblica fede, sicurezza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendoli fondati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Ha ritenuto che, secondo consolidata giurisprudenza, la detenzione e l'uso in Italia di un documento valido per l'espatrio contraffatto con il concorso del possessore (es. fornendo la propria fotografia) integrino l'art. 497-bis, secondo comma, anche se la contraffazione materiale è avvenuta all'estero. Per effetto della diversa pena edittale la decisione impugnata è stata annullata e il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
comma primo e comma secondo
La Corte interpreta la norma nel senso che il possesso e l'uso in Italia di un documento valido per l'espatrio contraffatto con il concorso del possessore (es. fornendo la propria fotografia) rientrano nella fattispecie aggravata del secondo comma, anche se la contraffazione materiale è avvenuta all'estero
art. 131-bis cod. pen.
La causa di particolare tenuità va valutata tenendo conto della rilevanza pubblicistica dei beni lesi; nel caso di specie il motivo relativo alla tenuità è stato ritenuto assorbito dopo la riqualificazione del reato
art. 10 cod. pen.
Richiama il principio secondo cui la contraffazione commessa all'estero può non essere procedibile in Italia per la mancanza della condizione di procedibilita, ma ciò non impedisce la punibilità in Italia del segmento di condotta consistente nell'uso/possesso del documento contraffatto con il concorso del possessore
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale menzionata in relazione ai limiti dei motivi deducibili nel ricorso per cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. I. 18/12/2020, n. 176
Previsione procedurale relativa alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale in sede di cassazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019 (Kanthasamy Srisubatharan)
Precedente della Corte che chiarisce che l'uso in Italia di un documento valido per l'espatrio contraffatto con il concorso del possessore configura l'art. 497-bis, secondo comma, anche se parte della condotta di contraffazione è avvenuta all'estero
Massime di principio
- Se il soggetto ha concorso alla formazione di un documento falso (ad esempio fornendo la propria foto) e poi lo usa o lo detiene in Italia, la fattispecie applicabile è normalmente l'art. 497-bis, secondo comma, anche se la contraffazione materiale è avvenuta all'estero.
- La parte del fatto consumata in Italia (esibizione o possesso del documento contraffatto) può rendere procedibile il soggetto in Italia anche quando la fabbricazione è avvenuta all'estero e non è perseguibile per mancanza di condizioni di procedibilità.
- Questioni sulla residenza o su controlli di polizia in altre località possono essere irrilevanti ai fini della qualificazione del reato quando è accertato l'uso in Italia del documento contraffatto.
- La valutazione della causa di particolare tenuità ex art. 131-bis richiede considerazione specifica dei beni costituzionalmente protetti ed è influenzata dalla qualificazione giuridica del fatto: un aumento del minimo edittale comporta la necessità di nuovo giudizio se la qualificazione cambia.
- In impugnazione è essenziale che il giudice di merito dia motivazioni coerenti e ancorate a prove o indizi circa fatti rilevanti (es. residenza), ma l'assenza di tali elementi non sempre incide sull'esito quando il segmento di condotta rilevante è documentato.
- Il giudice di legittimità può annullare con rinvio per errore di qualificazione giuridica anche se il ricorso originariamente puntava su altri motivi; i motivi vengono valutati nel loro insieme e quelli assorbiti non impediscono l'annullamento per altri profili fondati.
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