Sentenza n. 9269/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti: 1)prot. n. 10493/2025, notificato in data 11/11/2025, del Consolato Generale d’Italia a Casablanca, con cui è stato negato il visto per tirocinio in favore del ricorrente GHANI ABDELMAJID; 2)prot. n. 10518/2025, notificato in data 11/11/2025, del Consolato Generale d’Italia a Casablanca, con cui è stato negato il visto per tirocinio in favore del ricorrente KHALFI HAMZA;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di visto di ingresso per motivi di tirocinio formativo adottati dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ospitante e i due cittadini stranieri hanno impugnato i dinieghi dei visti richiesti per svolgere tirocini formativi come meccanici motoristi e riparatori di veicoli presso la società. I dinieghi erano motivati dal difetto di adeguati mezzi di sussistenza, dallo stato di disoccupazione e dalla mancata conoscenza della lingua italiana; nei confronti di uno dei richiedenti era stata inoltre rilevata l’assenza di prova di una pregressa esperienza lavorativa. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2, 3, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Con il secondo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per falsità, travisamento dei fatti, erronea interpretazione dei presupposti, difetto o insufficienza di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza, nonché violazione degli artt. 27, comma 1, lett. f), d.lgs. 286/1998, 40 d.P.R. 394/1999, dell’allegato A, punto 15, d.m. 850/2011 e della disciplina regionale veneta sui tirocini. I ricorrenti sostenevano di possedere i requisiti per il rilascio del visto, anche in ragione dell’approvazione regionale del progetto formativo e della disponibilità di una borsa mensile e di un alloggio messi a disposizione dalla società. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione della società, l’inammissibilità del ricorso collettivo e la nullità delle procure rilasciate all’estero.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto alla società ospitante, ritenendo che essa non fosse titolare di un interesse giuridico differenziato e qualificato rispetto ai dinieghi, i quali incidono direttamente sui cittadini stranieri richiedenti e solo indirettamente sull’azienda. La società non aveva inoltre legittimazione a intervenire nel procedimento di rilascio dei visti; riconoscerle la legittimazione processuale avrebbe comportato una sostituzione processuale vietata dall’art. 81 c.p.c. Quanto ai cittadini stranieri, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per nullità delle procure. Il processo amministrativo italiano è regolato dalla legge italiana; la procura speciale deve essere conferita nelle forme previste dagli artt. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. e 83 c.p.c., con autenticazione idonea ai sensi dell’art. 2703 c.c. La legalizzazione della firma mediante procedura della Convenzione dell’Aja non sostituisce l’autenticazione, che deve attestare l’identità del sottoscrittore e la sottoscrizione avvenuta in presenza del pubblico ufficiale. Poiché le procure in lingua francese recavano una firma legalizzata da un funzionario locale, ma non risultava l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale straniero con tali attestazioni, il difensore non poteva considerarsi munito di valida procura. Ne derivava la mancanza, in senso giuridico, della sottoscrizione del ricorso e la nullità ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. Il vizio non era sanabile mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c., in quanto l’Adunanza plenaria, con sentenza n. 11/2025, ha escluso che tale disposizione esprima un principio generale applicabile al processo amministrativo; né era possibile la rimessione in termini, non essendo prospettabile errore scusabile per un ricorso notificato dopo la pubblicazione di tale pronuncia. Il TAR ha comunque esaminato il merito, ritenendo infondato il ricorso. Ha affermato che, dopo la modifica introdotta dalla l. 187/2024, le rappresentanze diplomatiche non sono tenute a comunicare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 nei procedimenti relativi ai visti di ingresso. Il visto richiesto per svolgere un tirocinio formativo funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese d’origine è riconducibile al visto per motivi di studio disciplinato dagli artt. 39-bis e seguenti d.lgs. 286/1998 e dal punto 15 dell’allegato A al d.m. 850/2011, non al visto per lavoro in casi particolari ex art. 27, comma 1, lett. f), d.lgs. 286/1998. Quest’ultima disposizione riguarda soggetti già autorizzati a soggiornare per formazione professionale e chiamati a svolgere periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, mentre il caso esaminato concerneva l’ingresso dall’estero per un tirocinio funzionale al completamento di una formazione iniziata nel Paese d’origine. L’Amministrazione poteva quindi verificare autonomamente, nel procedimento di rilascio del visto, la sussistenza delle garanzie relative ai mezzi di sostentamento, alloggio e agli altri requisiti previsti. I ricorrenti non avevano fornito prova attendibile dei mezzi economici e dell’alloggio: risultava soltanto una dichiarazione aziendale non sottoscritta dal legale rappresentante, non riferibile con certezza a uno specifico tirocinante e comunque non provata come allegata alle domande di visto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 81 c.p.c.
Vieta di far valere in giudizio, in nome proprio, un diritto altrui, salvo i casi espressamente previsti dalla legge; la società ospitante non può quindi impugnare dinieghi incidenti direttamente sulla sfera dei cittadini stranieri.
art. 12 l. 218/1995
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura utilizzata in un giudizio italiano, anche se rilasciata all’estero, è soggetta alla legge processuale italiana.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione ha rilevanza giuridica solo se proveniente dalla parte abilitata a stare in giudizio personalmente o da un difensore munito di valida procura.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
nullità del ricorso privo di sottoscrizione
La mancanza giuridica della sottoscrizione, derivante dall’assenza di una valida procura speciale, determina la nullità del ricorso e la sua inammissibilità.
art. 83 c.p.c.
atto pubblico o scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme previste, applicabili anche al processo amministrativo.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L’autenticazione richiede sia l’identificazione preventiva del sottoscrittore sia l’attestazione della firma apposta in presenza del pubblico ufficiale; la mera legalizzazione non è sufficiente.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare la procura inizialmente nulla o inesistente.
art. 10-bis l. 241/1990
Non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, secondo la disciplina richiamata dal giudice.
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione, introdotta dalla l. 187/2024, ha escluso l’applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti di ingresso.
art. 39-bis d.lgs. 286/1998
È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio ... dei cittadini stranieri ... ammessi a frequentare ... corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari
Il tirocinio extracurriculare funzionale al completamento di una formazione professionale iniziata nel Paese d’origine rientra nel visto per motivi di studio.
art. 27, comma 1, lett. f), d.lgs. 286/1998
autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
La fattispecie riguarda il lavoro in casi particolari e presuppone soggetti già autorizzati al soggiorno per formazione professionale; non disciplina l’ingresso dall’estero per il primo tirocinio formativo.
art. 40 d.P.R. 394/1999
Collega la fattispecie dell’art. 27, comma 1, lett. f), d.lgs. 286/1998 allo svolgimento di attività di tirocinio in unità produttive italiane e al rilascio del nulla osta al lavoro.
allegato A, punto 15, d.m. 850/2011
Il visto per studio ... è concesso anche in favore di studenti stranieri ... maggiori di età ... [che] intendano frequentare tirocini formativi
Per il visto per studio finalizzato al tirocinio sono richieste garanzie documentate sul percorso, adeguati mezzi di sostentamento, copertura sanitaria e disponibilità di un alloggio.
art. 99 c.p.a.
La sentenza richiama il principio enunciato dall’Adunanza plenaria, secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo.
Massime di principio
- La società o il datore di lavoro ospitante un tirocinio non è legittimato a impugnare il diniego del visto richiesto dal cittadino straniero quando il provvedimento incide direttamente soltanto sulla sfera giuridica del richiedente e solo indirettamente su quella dell’azienda; diversamente si realizzerebbe una sostituzione processuale non prevista dalla legge.
- La procura alle liti rilasciata all’estero per un giudizio amministrativo italiano deve rispettare le forme richieste dalla legge processuale italiana. La legalizzazione della firma non sostituisce l’autenticazione, che deve attestare l’identificazione preventiva del sottoscrittore e la sottoscrizione apposta in presenza del pubblico ufficiale.
- Nel processo amministrativo, la mancanza di una valida procura speciale comporta la mancanza giuridica della sottoscrizione del ricorso e la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a.; tale vizio non è sanabile mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c.
- Il visto richiesto da uno straniero che intenda entrare in Italia per svolgere un tirocinio extracurriculare funzionale al completamento di una formazione professionale iniziata nel Paese d’origine è un visto per motivi di studio ai sensi dell’art. 39-bis d.lgs. 286/1998, non il visto per lavoro in casi particolari previsto dall’art. 27, comma 1, lett. f), del medesimo decreto.
- Nel procedimento autonomo di rilascio del visto per studio o tirocinio, l’amministrazione consolare deve verificare le garanzie relative ai mezzi di sostentamento, all’alloggio e agli altri requisiti previsti dalla disciplina sui visti, anche quando il progetto formativo sia stato approvato dalla Regione; una dichiarazione aziendale non sottoscritta, non riferibile con certezza al richiedente e non provata come allegata alla domanda non costituisce prova sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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