Ordinanza n. 3452/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’ottemperanza alla sentenza n. 527/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza già definito con sentenza del TAR, lamentando che il Ministero e il Commissario ad acta non avevano ancora completato l'istruttoria né riconosciuto e corrisposto il beneficio economico spettante. La sentenza del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, aveva condannato l'amministrazione a riconoscere alla docente il beneficio di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per sei anni scolastici, dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi 3.000 euro.
La decisione
Il TAR ha reiterato l'ordine di esecuzione della sentenza nei confronti sia del Ministero, quale debitore pubblico principalmente responsabile dell'inottemperanza, sia del Commissario ad acta nominato nella precedente sentenza. Il giudice ha precisato che la nomina o l'insediamento del Commissario non escludono la persistente responsabilità del Ministero, che può adempiere spontaneamente provvedendo al pagamento degli importi principali, degli accessori e degli ulteriori importi maturati. Ha inoltre ribadito che il Commissario ad acta non svolge una mera funzione sollecitatoria, ma dispone di tutti i poteri necessari al pagamento, inclusi, se occorre, l'allocazione delle somme in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione, il pagamento e il reperimento dei fondi. Ministero e Commissario sono stati onerati di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e, in mancanza, di relazionare sull'attività svolta. Il TAR ha avvertito che un ulteriore ritardo avrebbe potuto comportare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti, per i possibili profili penali e contabili dell'omissione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina o l'insediamento del Commissario ad acta non escludono la persistente responsabilità dell'amministrazione obbligata, che conserva la possibilità e il dovere di adempiere spontaneamente al giudicato.
- Il Commissario ad acta non ha una mera funzione sollecitatoria: una volta nominato, dispone di tutti i poteri necessari per eseguire il giudicato, compresi l'allocazione delle somme in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento dei fondi eventualmente mancanti.
- L'ordine di ottemperanza può essere reiterato contestualmente nei confronti dell'amministrazione obbligata e del Commissario ad acta, fissando un termine per il pagamento e imponendo, in caso di mancato adempimento, una relazione sull'attività svolta.
- L'ulteriore ritardo nell'esecuzione di un giudicato che comporti maggiori accessori e spese a carico dell'erario può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili penali e contabili.
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