Cassazione Penale, Sentenza n. 49268/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Rieti per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. per aver, da aprile a novembre 2017, arrecato disturbo al vicino Chini Simone suonando ripetutamente e ingiustificatamente il clacson della propria autovettura in prossimità dell'abitazione della persona offesa. Con il ricorso in Cassazione la difesa ha dedotto: (1) errata qualificazione giuridica sostenendo che la fattispecie rientrerebbe nell'ambito amministrativo (art. 156 Cod. Strada) o, al più, nell'art. 659 cod. pen.; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'attribuzione del fatto alla ricorrente; (3) censura per la concessione della sospensione condizionale della pena non richiesta; (4) invocazione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto le censure una indebita sindacazione del merito e reiterative. Sul piano sostanziale ha affermato che, per il principio di specialità, la violazione rilevante ai fini del Codice della Strada non esclude la rilevanza penale quando la condotta sia finalizzata a turbare la quiete altrui, per cui il fatto rientra nell'art. 660 cod. pen.; ha escluso la rilevanza dell'art. 659 nel caso concreto; ha ritenuto congrua la valutazione probatoria del Tribunale che collegava le dichiarazioni della persona offesa e di altri testi alla responsabilità della ricorrente; ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla sospensione condizionale (non idonea di per sé a fondare interesse giuridicamente apprezzabile); ha escluso la valutabilità ex novo in Cassazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis e, comunque, la sua applicabilità nel caso di reiterazione del reato. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Il reato mira a reprimere condotte finalizzate a molestare o turbare la tranquillità altrui; la Corte ha ritenuto che l'uso reiterato e petulante del clacson per disturbare la quiete rientri in questa fattispecie.
art. 156 D. Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada)
sanzione amministrativa da €42,00 a €173,00 per uso dispositivi di segnalazione acustica
La norma amministrativa non esclude l'applicazione della sanzione penale quando la condotta abbia carattere di molestia verso la privata quiete; il principio di specialità non sottrae alla sfera penale fatti diretti a turbare la tranquillità.
art. 659 cod. pen.
Riguarda il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; la Corte ha rilevato che tale norma è diversa dall'art. 660 e che, nel caso di petulanza e reiterazione finalizzate a molestare, prevale la qualificazione ex art. 660.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se già vigente alla data della sentenza impugnata e che, inoltre, non si applica all'art. 660 in caso di reiterazione della condotta.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare per spese e imporre somme alla cassa delle ammende se il ricorso è inammissibile; la Corte ha irrogato €3.000 per l'irritualità dell'impugnazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Impedisce la deduzione in Cassazione di questioni che potevano essere sollevate in precedenza; utilizzato per escludere la prima invocazione dell'art. 131-bis in sede di legittimità.
art. 162 cod. pen.
Norma richiamata nella censura sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha precisato che la concessione del beneficio non configura di per sé un pregiudizio giuridico sufficiente ad ammettere il ricorso se la doglianza è solo di natura soggettiva o di mera opportunità.
Massime di principio
- La rilevanza amministrativa di una violazione del Codice della Strada non esclude automaticamente la punibilità penale quando la condotta è diretta a molestare o turbativa della quiete altrui; bisogna valutare la finalità e la reiterazione dell'atto.
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare valutazioni di fatto o di merito adeguatamente motivate: le doglianze che richiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non dimostrano vizi logico-motivazionali manifesto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se era già in vigore alla data della sentenza impugnata; inoltre è esclusa quando la condotta è reiterata.
- La sospensione condizionale della pena, anche se non richiesta dall'imputato, non costituisce automaticamente un danno giuridico ammissibile in Cassazione salvo che non sia allegato un concreto interesse giuridicamente apprezzabile correlato alla funzione della misura.
- Le impugnazioni reiterative o dirette essenzialmente a ottenere una diversa valutazione probatoria sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorrente deve mirare a profili di illegittimità formale o a errori di diritto chiaramente configurabili.
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