Cassazione Penale, Sentenza n. 25888/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito, con l'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato errata applicazione della norma processuale e violazione dei principi costituzionali (artt. 3 e 24 Cost) e convenzionali (art. 6 CEDU), sostenendo che la dichiarazione di domicilio era contenuta nell'atto di appello nella parte iniziale e successivamente confermata oralmente in udienza dall'imputato, per cui non sarebbe dovuto essere richiesto un deposito separato; lamentava altresì difetto di motivazione dell'ordinanza e proponeva questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha riaffermato che l'elezione o dichiarazione di domicilio è un atto personale a forma vincolata che deve essere depositato con l'atto di impugnazione a pena di inammissibilità e non può essere surrogato da una menzione nell'atto redatto dal difensore né da una dichiarazione orale successiva in udienza. La Corte ha richiamato la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 che ha reso esplicito il carattere formale del deposito con l'atto di impugnazione e ha escluso che la preesistenza di una dichiarazione nel fascicolo possa esonerare dall'adempimento. Ha inoltre rigettato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che l'onere sia proporzionato e funzionale a certezza delle notificazioni e non leda in termini sostanziali il diritto di difesa o di accesso al giudizio. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La disposizione impone, a pena di inammissibilità, che con l'atto di impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio; è norma di forma dell'impugnazione e richiede il deposito contestuale all'atto anche se il domicilio era stato già dichiarato in precedenza nel procedimento.
art. 164, cod. proc. pen. (novellato)
La nuova formulazione ha escluso che una dichiarazione o elezione di domicilio già presente in atti sia valida per ogni stato e grado del procedimento, rafforzando l'obbligo di deposito specifico con l'atto di impugnazione.
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha introdotto/modificato l'art. 581 comma 1-ter per rendere formale l'obbligo di deposito della dichiarazione di domicilio con l'atto di impugnazione, con l'obiettivo di rendere più sicure le notificazioni e la celebrazione del giudizio di impugnazione.
art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.
Si coordina con l'art. 581 comma 1-ter prevedendo che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi degli artt. 581 commi 1-ter e 1-quater.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla parità delle parti; la Corte ha ritenuto che l'onere formale non costituisce violazione del principio di parità.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'obbligo del deposito non leda in termini sostanziali il diritto di difesa.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente per presunta violazione del diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che l'onere formale non comporti una lesione tale da intaccare la sostanza del diritto di accesso al giudizio di impugnazione.
Massime di principio
- L'elezione o dichiarazione di domicilio è un atto personale e a forma vincolata: deve essere depositata con l'atto di impugnazione e non può essere sostituita da dichiarazioni del difensore o da menzioni nell'atto redatto dal difensore.
- La mera esistenza di una dichiarazione di domicilio negli atti anteriori del procedimento non esonera dall'obbligo di depositare una nuova dichiarazione contestualmente all'atto di impugnazione dopo la novellazione normativa.
- Una dichiarazione orale resa in udienza successivamente al deposito dell'atto di appello non sanifica la mancata produzione, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione.
- Le censure di illegittimità costituzionale e di violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU sono difficilmente ammissibili quando l'onere legislativo persegua obiettivi ragionevoli di certezza delle notificazioni e di corretto svolgimento del contraddittorio.
- Prassi consigliata: al momento del deposito dell'appello, allegare espressamente e separatamente la dichiarazione o elezione di domicilio o comunque assicurarsi che sia formalmente inserita e depositata insieme all'atto per evitare inammissibilità; non fare affidamento su dichiarazioni pregresse o su conferme orali in udienza.
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