Cassazione Penale, Sentenza n. 1655/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Felli impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di detenzione domiciliare (sostenendo che non fosse stata previamente esaminata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale) e, in subordine, aveva rigettato la domanda di affidamento in prova contestando la valutazione operata dal Tribunale che aveva attribuito rilievo a condotte non accertate, fatti remoti e vicende familiari di scarsa rilevanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare fosse fondata sul mancato rispetto del presupposto del limite di pena (la misura da scontare eccedeva i due anni ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, l. 354/1975) e che il diniego dell'affidamento in prova fosse adeguatamente motivato. Il Tribunale di sorveglianza aveva valutato i precedenti penali, le pendenze e, in particolare, la denuncia di Vasco Claudio Manelli (presunte pressioni estorsive e frode) come indici della persistenza di una indole violenta e di propensione alla frode, nonché la mancanza di un significativo processo di revisione critica da parte del condannato. Le valutazioni discrezionali del giudice di merito sono state considerate logiche, complete e non viziate da manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa finalizzata alla rieducazione; richiede che sia apprezzabile un processo di emenda nel condannato e che l'affidamento contribuisca alla prevenzione della recidiva.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1-bis
Fissa il limite quantitativo della pena (due anni) per l'ammissibilità della detenzione domiciliare; la mancata sussistenza di tale requisito rende la domanda di detenzione domiciliare inammissibile.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50
Regola la semilibertà; l'ammissione richiede una prognosi favorevole in relazione ai progressi trattamentali o al percorso di uscita dalla devianza.
codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione in relazione alle spese e alla somma da versare alla cassa delle ammende; qui ha giustificato l'imposizione delle spese e l'ammenda di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata dalla Corte per escludere la colpa nella proposizione del ricorso e motivare l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter è ammessa solo se la pena residua da scontare non supera il limite previsto dalla norma (due anni per la fattispecie richiamata) — verificare sempre il calcolo della pena residua prima di presentare l'istanza.
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede che sia dimostrabile almeno un significativo avvio del processo di emenda; non è sufficiente l'assenza di nuove condotte negative, occorrono elementi positivi e concreti che autorizzino una prognosi favorevole.
- Il giudice può legittimamente considerare precedenti penali, pendenze e denunce anche non ancora definitivamente accertate come elementi indiziari nella valutazione della pericolosità sociale, purché la decisione sia adeguatamente motivata e logica.
- Le valutazioni discrezionali del Tribunale di sorveglianza sulle misure alternative sono sindacabili in Cassazione solo per evidenti vizi di motivazione, contraddittorietà o illogicità; le doglianze generiche o meramente confutative sono inammissibili.
- L'ordine di trattazione delle istanze (es. affidamento in prova prima della detenzione domiciliare) non è decisivo se una delle richieste è manifestamente inammissibile per ragioni di legge; le questioni pregiudiziali (limiti di pena) vanno esaminate prioritariamente.
- In vista di una istanza di misure alternative, è strategico allegare documentazione che dimostri percorsi trattamentali, impegno a terapie o interventi riabilitativi, legami familiari e lavorativi stabili e l'assenza di condotte recenti negative, per rendere più solida la prognosi favorevole.
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