Cassazione Penale, Sentenza n. 28805/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita in relazione a un procedimento penale per rapina e lesioni personali ai danni di Khan Md Mizan, reati dai quali è stato definitivamente assolto. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 12/07/2022, ha respinto la domanda riconoscendo, in sostanza, elementi valutati come contraddittori o indicativi di responsabilità (tra cui presunta reticenza in sede di interrogatorio e frequentazioni ‘‘ambigue’’). Monacu ha impugnato l'ordinanza denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale abbia motivato in modo illogico e contraddittorio rispetto a decisioni favorevoli adottate per altri soggetti assolti nello stesso procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame. La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia errato nel rivalutare la vicenda in termini di responsabilità penale e di sussistenza dei gravi indizi, senza invece accertare con dati di fatto certi l'esistenza di comportamenti specifici dell'imputato che avessero causalmente determinato l'adozione della misura cautelare. È stata censurata l'errata qualificazione come reticenti o contraddittorie dichiarazioni che, alla verifica, contenevano spiegazioni plausibili; è stata inoltre ritenuta apodittica e non collegata causalmente la valutazione sulle presunte frequentazioni. La Corte ha quindi disposto un nuovo giudizio sulla riparazione e ha demandato alla Corte d'appello la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione del diritto quando la privazione della libertà sia imputabile a dolo o colpa grave dell'interessato. La Corte evidenzia che per escludere l'indennizzo è necessario accertare comportamenti specifici che abbiano dato o concorso a dare causa alla misura cautelare, con un rapporto causale provato su elementi certi.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)
La modifica normativa rafforza l'importanza del comportamento dell'indagato in sede di interrogatorio: la reticenza può assumere rilievo ai fini dell'esclusione dell'indennizzo se è causalmente rilevante rispetto all'adozione della misura cautelare, cioè se la condotta equivoca ha inciso concretamente sulle determinazioni cautelari.
Sez. U, 13/12/1995, Sarnataro (Rv. 203636)
Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636
Principio secondo cui il giudice della riparazione deve fondare la decisione su dati di fatto certi, ossia elementi accertati o non negati; non è ammessa una valutazione basata su congetture.
Sez. 4, 26/01/2010, Morra
Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra
Conferma che la valutazione sulla colpa grave deve fondarsi su elementi provati e sul rapporto eziologico tra condotta e misura cautelare, non su mere ipotesi.
Sez. 4, 14/09/2018, Colandrea (Rv. 274350)
Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350
Riprende il principio che non può essere attribuita decisiva importanza a condotte escluse o non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.
Sez. 4, 30/06/2022
Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, Rv. 283453 - 01
Stabilisce che la condotta reticente dell'indagato in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante per la determinazione cautelare, incide sull'accertamento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione.
Altra giurisprudenza citata (Tinacci, Teschio)
Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.
Ulteriori precedenti che rafforzano il principio di non poter escludere l'indennizzo sulla base di condotte non accertate o su ricostruzioni incompatibili con la sentenza di assoluzione.
Massime di principio
- Per negare l'indennizzo per ingiusta detenzione è necessario accertare, su elementi certi e non congetturalI, che il comportamento dell'indagato abbia dato o concorso a dare causa alla misura cautelare (rapporto causale).
- Il giudice della riparazione non può rivalutare la colpevolezza penale come metodo per escludere l'indennizzo; la valutazione deve concentrarsi sulla rilevanza causale di specifici comportamenti rispetto all'adozione della custodia cautelare.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato in interrogatorio possono incidere sull'esclusione dell'indennizzo solo se la loro reticenza o ambiguità risulti causalmente rilevante e provata rispetto alla decisione cautelare; il semplice giudizio di implausibilità senza indicazione di omissioni determinanti è insufficiente.
- Accertamenti su frequentazioni o rapporti personali devono essere dimostrati e collegati causalmente alla misura restrittiva; affermazioni apodittiche prive di nesso causale non possono ostare al riconoscimento della riparazione.
- Dover di coerenza: quando in procedimenti collegati altri soggetti hanno ottenuto riparazione, il giudice di merito deve motivare eventuali discordanze e non limitarsi a valutazioni generiche o contraddittorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28781/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28782/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28783/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28784/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28788/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →