Ordinanza n. 121/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. prot. M_D AB62B62E8 REG 2026 0009743 del 02.02.2026 notificato in data 3.02.2026, avente ad oggetto: “III Concorso straordinario, per titoli e esami, per il reclutamento di 166 sergenti dell’Esercito Italiano, per l’anno 2023. Ordine di trasferimento presso i Reparti di “1 assegnazione”, che in allegato reca quale sede di destinazione per il ricorrente quella di Torino, presso il Comando per la formazione e specializzazione dottrina dell’Esercito con decorrenza immediata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di trasferimento presso la sede di prima assegnazione a Torino, conseguente all'avanzamento di carriera del sottufficiale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordine di trasferimento presso i Reparti di prima assegnazione, con destinazione a Torino e decorrenza immediata, adottato nell'ambito del concorso straordinario per il reclutamento di sergenti dell'Esercito Italiano. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente ha posto a fondamento della domanda cautelare sopravvenute problematiche concernenti la propria situazione familiare, ritenute ostative o comunque rilevanti rispetto al trasferimento. Il giudice ha esaminato la domanda nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, verificando in particolare la sussistenza del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il trasferimento consegua all'avanzamento di carriera del sottufficiale, ottenuto mediante il superamento della selezione interna alla quale aveva chiesto di partecipare, e che esso concretizzi il primo impiego nel nuovo ruolo. In questa prospettiva, allo stato degli atti, le sopravvenute problematiche familiari del militare sono state considerate recessive rispetto alle esigenze connesse alla prima assegnazione e all'elevato grado di scopertura della sede di destinazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il giudice ha escluso, allo stato della cognizione sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare relativa all'impugnazione di un trasferimento disposto dopo il superamento di una selezione interna e l'avanzamento di carriera di un militare, l'assegnazione alla sede del primo impiego nel nuovo ruolo può prevalere, in assenza di ulteriori elementi, sulle sopravvenute problematiche familiari dell'interessato.
- La carenza del fumus boni iuris è ravvisabile quando il trasferimento costituisce conseguenza ordinaria dell'avanzamento di carriera e della prima assegnazione nel nuovo ruolo, soprattutto in presenza di una significativa scopertura dell'organico nella sede di destinazione.
- Nella fase cautelare il giudice valuta comparativamente, con cognizione sommaria, l'interesse individuale del militare e le esigenze organizzative dell'amministrazione, comprese quelle derivanti dalla scopertura della sede di destinazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 540/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 31/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 117/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 118/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 114/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 115/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →