Cassazione Civile, Ordinanza n. 18752/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un'amministrazione doganale impugnava un provvedimento con cui era stato trasferito ad altra articolazione interna nel Comune di Bari e, inizialmente, aveva chiesto il rientro presso la sede di provenienza e la riassegnazione alle mansioni originarie o equivalenti. Il Tribunale aveva ritenuto cessata la materia del contendere quanto alla domanda sulle mansioni equivalenti, osservando che il lavoratore era stato assegnato a mansioni equivalenti e che non risultava contestata la loro equivalenza; aveva inoltre ritenuto illegittimo il provvedimento solo nella parte relativa alle mansioni inferiori. In appello, il lavoratore deduceva che non si trattava di un semplice mutamento di mansioni ma di un trasferimento, lamentando anche la mancata declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia del trasferimento per difetto delle ragioni tecniche, organizzative o produttive richieste dall'art. 2103 c.c. In cassazione denunciava, con unico motivo, violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente posto a suo carico la prova negativa delle ragioni giustificative del trasferimento e della sussistenza, in capo all'ufficio di destinazione, dei requisiti di unità produttiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la statuizione impugnata sulla legittimità/illegittimità del trasferimento era sorretta da due rationes decidendi autonome: da un lato, l'assenza di allegazioni/prove idonee a dimostrare che il mutamento integrasse un trasferimento tutelabile ex art. 2103 c.c., perché la destinazione non era stata allegata come unità produttiva dotata del necessario grado di autonomia; dall'altro, la mancanza di un concreto interesse ad una declaratoria di illegittimità anche del profilo relativo al luogo di esecuzione della prestazione, poiché era già stato accertato il demansionamento illegittimo e non erano state dedotte specifiche ragioni risarcitorie ulteriori. Poiché il ricorrente aveva censurato soltanto la prima ratio, lasciando intatta la seconda, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e dell'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
richiede, per qualificare e legittimare il trasferimento, la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma e, secondo il diritto vivente richiamato, l'assegnazione a una diversa unità produttiva dotata del necessario grado di autonomia funzionale; la parte che contesta deve allegare e provare gli elementi rilevanti del fatto costitutivo della domanda.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; la censura del ricorrente mirava a sostenere che non potesse essergli imposto di provare fatti negativi o la mancanza delle ragioni giustificative del trasferimento.
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire è condizione dell'azione e costituisce ratio autonoma e pregiudiziale; la mancanza di interesse a ottenere una ulteriore declaratoria di illegittimità rende la decisione sorretta da una ragione assorbente non scalfita dal ricorso.
art. 360 c.p.c.
il ricorrente ha incardinato il motivo di ricorso per cassazione come violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380-bis c.p.c.
nel procedimento accelerato, la decisione conforme alla proposta integra una valutazione legale tipica che fonda la condanna ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 96 c.p.c.
la Corte ha applicato la condanna aggravata ritenendo che la mancata adesione alla proposta, poi confermata nella decisione finale, consenta di presumere abuso del processo nel procedimento accelerato.
art. 13 DPR n. 115/2002
è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito è fondata su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta l'inammissibilità del ricorso o comunque l'intangibilità della statuizione sorretta dalla ratio non censurata.
- L'interesse ad agire è una condizione dell'azione che deve sussistere in concreto per ottenere una pronuncia giudiziale: se la parte non indica quale utilità ulteriore consegua dalla declaratoria richiesta, la domanda può essere respinta o dichiarata improcedibile/inammissibile sul punto.
- Nei giudizi relativi al trasferimento del lavoratore, chi contesta il provvedimento deve allegare in modo specifico gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta e le ragioni per cui il mutamento integra un trasferimento in senso tecnico; non è sufficiente una censura generica sul riparto dell'onere probatorio.
- Nel procedimento camerale accelerato, la conferma della proposta di definizione può legittimare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. quando il ricorso risulti inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, secondo la valutazione tipica richiamata dalla Corte.
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