Cassazione Civile, Ordinanza n. 33492/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal debitore principale e da una fideiussore, il Tribunale di Foggia aveva con ordinanza concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevando solo incidentalmente la propria incompetenza a decidere sull'eccezione di nullità delle fideiussioni per asserita violazione dell'art. 2 della legge antitrust, questione ritenuta rientrante nella competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa. La fideiussore ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza chiedendo la cassazione dell'ordinanza e l'affermazione della competenza del Tribunale di Foggia o, in subordine, del tribunale delle imprese a decidere l'intera controversia. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del regolamento e ha svolto difese di merito; anche il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato che non è impugnabile con regolamento ex art. 42 c.p.c. l'ordinanza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo compia solo una delibazione sommaria sulla competenza come presupposto per la concessione della provvisoria esecuzione, senza adottare una vera pronuncia sulla competenza. Il processo deve quindi proseguire dinanzi al Tribunale di Foggia, previa riassunzione nei termini di legge, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 648 c.p.c.
richiamato come norma del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto
art. 42 c.p.c.
il regolamento necessario di competenza è ritenuto inammissibile perché non può essere proposto contro un'ordinanza che contenga solo una delibazione sommaria della competenza, priva di una pronuncia decisoria sulla stessa
art. 2 L. n. 287/1990
menzionato come parametro dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per asserita violazione della disciplina antitrust
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato dovuto per il ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Non è esperibile il regolamento necessario di competenza contro un'ordinanza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che si limiti a una valutazione sommaria della questione di competenza funzionale come mero antecedente logico della decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto.
- Perché un provvedimento del giudice di merito sia impugnabile con regolamento di competenza, occorre una vera statuizione sulla competenza, idonea a definire in modo inequivoco la questione davanti a quel giudice; in difetto, il rimedio è inammissibile.
- La mera indicazione, in motivazione, dell'incompetenza su una questione trattata incidentalmente non basta a trasformare un'ordinanza interlocutoria in una pronuncia sulla competenza impugnabile ex art. 42 c.p.c.
- Quando il regolamento di competenza è dichiarato inammissibile, il processo prosegue davanti al giudice a quo e resta ferma la necessità di riassunzione nei termini di legge, con conseguente regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
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