Cassazione Penale, Sentenza n. 9689/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2011 (cd. revisione europea), per conformarsi alla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare alla sentenza Cafagna c. Italia (12/10/2017). L'istante sosteneva che la sua condanna (reati ex d.lgs. n. 286/1998 art.12 comma 5 e art.629 c.p.) si era fondata esclusivamente su dichiarazioni predibattimentali della persona offesa acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., senza possibilità di controesame, e che le pronunce della Corte EDU costituivano un orientamento consolidato tale da giustificare l'estensione degli effetti anche al suo caso come "caso analogo" o in forza di una presunta sentenza pilota.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente dichiarato inammissibile la richiesta di revisione: il ricorrente non è parte di una sentenza favorevole della Corte EDU e la decisione Cafagna non assume nel caso di specie il carattere di "sentenza pilota" ai sensi dell'art. 61 del Regolamento della Corte EDU. La Corte ha precisato che le pronunce della Corte europea valutano caso per caso l'incidenza dell'art. 512 c.p.p. sull'equità del procedimento e che non esiste un'affermazione di illegittimità automatica dell'art. 512 c.p.p. rispetto all'art. 6 CEDU; pertanto non è possibile ottenere la revisione esclusivamente richiamando sentenze europee non direttamente favorevoli al richiedente o non adottate come pilot. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la revisione del processo penale; la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2011 ha introdotto la possibilità di revisione alla luce di pronunce della Corte EDU, ma la sua operatività richiede che vi sia una decisione favorevole che riguardi il richiedente o un caso che rientri nelle ipotesi di estensione previste
art. 634 cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità della richiesta di revisione in determinate fattispecie; la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la richiesta ai sensi di questa disposizione
sentenza Corte costituzionale n. 113 del 7 aprile 2011
Ha riconosciuto la possibilità di usare la revisione per conformare il giudicato a pronunce della Corte EDU; tuttavia la Cassazione richiama che l'efficacia della tesi costituzionale dipende dall'esistenza di una pronuncia favorevole applicabile al caso concreto o di una sentenza pilota
art. 512 cod. proc. pen.
Regola l'acquisizione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; la Corte ha osservato che l'utilizzo di dette dichiarazioni non è in sé sempre incompatibile con l'art. 6 CEDU, essendo necessaria una valutazione concreta della loro incidenza sull'equità del procedimento
art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma menzionata nel ricorso in relazione alle garanzie difensive e al contraddittorio; la decisione richiama la necessità di valutare il pregiudizio concreto subito dalla difesa
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Principio del giusto processo e diritto al contraddittorio (in particolare riferito alla lett. d) comma 3): la Corte sottolinea che la violazione dell'art. 6 deve essere accertata con riferimento al concreto equilibrio probatorio del caso
art. 61 del Regolamento della Corte EDU (10 settembre 2012)
Disposizione che disciplina le sentenze pilota e l'eventuale estensione degli effetti di una decisione della Corte EDU a casi analoghi; la sentenza Cafagna non è stata ritenuta dalla Corte nazionale una sentenza pilota ai sensi di tale articolo
art. 111 e art. 117 Cost.
Richiamati nel ricorso in relazione al principio del giusto processo e all'obbligo di conformità del diritto interno ai trattati internazionali, ma la Corte ha ribadito i limiti applicativi della revisione ex art. 630 c.p.p.
art. 7 e art. 46 Convenzione EDU
Art. 46 (obbligo degli Stati di conformarsi alle sentenze della Corte EDU) è richiamato come principio generale, ma la Corte ha precisato che per far valere la revisione occorre una decisione applicabile al caso concreto o una sentenza pilota; l'art. 7 è menzionato nel ricorso ma non è centrale nella decisione
Massime di principio
- La revisione "europea" ex art. 630 c.p.p., così come interpretata dalla Corte costituzionale n.113/2011, opera quando vi è una pronuncia della Corte EDU favorevole al ricorrente o quando la sentenza europea abbia carattere di "pilot judgment" (art.61 Regolamento) che individua un problema sistemico e prescrive misure generali; non è strumento per ottenere revisione richiamando sentenze europee che non riguardano direttamente il richiedente
- Le decisioni della Corte EDU sul tema delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (art.512 c.p.p.) sono valutazioni caso per caso: non dichiarano automaticamente l'illegittimità dell'art.512 c.p.p., ma verificano se, nella concreta istruttoria, l'acquisizione extraprocessuale ha compromesso l'equilibrio probatorio e il diritto di difesa
- Per chiedere efficacemente la revisione basata su giurisprudenza europea, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di una decisione vincolante (sentenza favorevole per lui o pilot) e l'analogia concreta con il suo caso, mostrando il pregiudizio alla difesa e l'assenza di elementi probatori a sostegno della decisione impugnata
- In assenza di una pronuncia della Corte EDU che coinvolga direttamente il ricorrente o di una sentenza pilota, il rimedio appropriato resta l'azione diretta avanti alla Corte EDU; la domanda di revisione non può sostituirsi automaticamente al ricorso individuale in sede europea
- La semplice invocazione di un orientamento consolidato della Corte EDU non è sufficiente a superare il giudicato interno: occorre accertare che la pronuncia europea abbia natura e portata tale da incidere sulle ragioni del giudicato nel caso concreto
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