Sentenza n. 454/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 929/2023 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 17.1.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 929/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Bologna n. 929/2023, notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito e non ha adempiuto alle statuizioni della sentenza, con conseguente perdurante inadempienza. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla mancata esecuzione della sentenza definitiva e passata in giudicato e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle relative statuizioni, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, incaricato di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, su istanza dei ricorrenti, con facoltà di subdelega. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la sentenza civile aveva già riconosciuto la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo; tale previsione è stata ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi accolto in parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato, se versato, e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, ove necessario, misure sostitutive mediante commissario ad acta; la penalità di mora può essere negata quando la sentenza da eseguire prevede già una maggiorazione ritenuta equa per il ritardo.
art. 114, comma 4, c.p.a.
Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora
La penalità di mora non è dovuta automaticamente: può essere esclusa quando gli accessori riconosciuti dal giudicato, consistenti nella maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo, risultano adeguati a compensare il ritardo nell'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante mancata esecuzione di una sentenza definitiva e passata in giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione soccombente di adempiere entro un termine, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per compiere in via sostitutiva gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista nell'ambito dell'ottemperanza non deve essere riconosciuta quando il titolo giudiziale da eseguire già dispone il pagamento della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo e tale meccanismo è ritenuto equo dal giudice rispetto al ritardo nell'adempimento.
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