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Ordinanza

Ordinanza n. 5434/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del Decreto prot. n. AOODPIT 3827 del 18 dicembre 2025, e dell’allegata graduatoria a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale del Personale scolastico, Ufficio II – Dirigenti Scolastici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale viene approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di 6,85, collocandola al posto 1834 della suddetta graduatoria

Giustizia amministrativa202602328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale della procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio di 6,85 e al collocamento della ricorrente al posto 1834

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici disciplinata dal DM n. 107 del 2023, contestando il punteggio complessivo di 6,85 attribuitole e la conseguente collocazione in graduatoria. Dal testo emerge, in particolare, la necessità di chiarire le ragioni per cui l'amministrazione non avrebbe riconosciuto i titoli allegati dalla candidata. Il giudice ha rilevato inoltre la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha autorizzato la ricorrente a notificare il ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione della presente ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati risultanti dalla graduatoria finale, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. La ricorrente dovrà provvedere agli adempimenti entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'amministrazione dovrà effettuare la pubblicazione entro 15 giorni dalla richiesta; la prova della notifica, corredata dall'attestazione dell'amministrazione, dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il TAR ha inoltre disposto un incombente istruttorio: la ricorrente dovrà depositare la domanda di partecipazione, mentre il Ministero dovrà depositare una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato riconoscimento dei titoli allegati, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'eventuale inerzia dell'amministrazione sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, quando la notificazione nei modi ordinari sia particolarmente difficile, di autorizzare modalità alternative di notificazione, tra cui i pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., la base normativa per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento delle modalità di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione degli atti necessari alla notificazione per pubblici proclami.

  • art. 64 c.p.a.

    L'eventuale comportamento inerte dell'amministrazione nel fornire la relazione istruttoria potrà essere valutato dal giudice ai fini della decisione.

  • DM n. 107 del 2023

    Disciplina la procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici oggetto della graduatoria impugnata.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione di tutti i candidati collocati in una graduatoria concorsuale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati controinteressati.
  • In presenza di una pluralità particolarmente ampia di controinteressati, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione degli atti processuali e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve essere eseguito entro il termine perentorio stabilito dal giudice; la prova dell'avvenuta pubblicazione deve essere depositata nel termine indicato, a pena di decadenza.
  • Quando la decisione dipende dalla verifica delle ragioni per cui determinati titoli non sono stati riconosciuti in una procedura selettiva, il giudice può ordinare alla parte privata il deposito della domanda di partecipazione e all'amministrazione il deposito di una relazione istruttoria dettagliata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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