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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41317/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e mirassero impropriamente a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dal nesso teleologico. Nel ricorso ha sostanzialmente censurato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove svolte dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano dirette a prospettare una lettura alternativa dell’intero compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti di risultanze processuali, e che si trattava di censure già esaminate e disattese in appello. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato la condotta aggressiva e oltremodo violenta tenuta dall’imputato nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria durante le attività di identificazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, senza dedurre specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure meramente reiterative di questioni già vagliate e disattese in appello, se la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l’applicazione delle conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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