Cassazione Penale, Sentenza n. 39553/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, aveva annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva autorizzato Lo Bue ad allontanarsi dall'abitazione per motivi di lavoro pur trovandosi agli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione del provvedimento impugnato. I fatti rilevanti indicavano che la misura cautelare era stata adottata per reati indicati con riferimento agli artt. 56, 612 co. 2, 416 bis (e analoghe indicazioni per altri capi), contestati a Lo Bue.
La decisione
Il difensore del ricorrente ha dichiarato, con atto del 6/7/2022, la rinuncia al ricorso in quanto il sig. Lo Bue era stato rimesso in libertà e la misura degli arresti domiciliari revocata. Per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di causa non imputabile al ricorrente, la sopravvenuta carenza di interesse esclude la condanna alle spese processuali o ad altri oneri accessori (riferimento a giurisprudenza consolidata).
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; disciplina la possibilità di svolgere il contraddittorio in forma scritta in materia di impugnazioni durante il periodo emergenziale.
artt. 56, 612 co. 2, 416-bis, 610 c.p. (indicati nel provvedimento)
Gli articoli sono richiamati per descrivere i reati per i quali era stata applicata la misura cautelare (gli artt. indicano le fattispecie e le circostanze aggravanti/concorsi di reato). Nell'ordinanza impugnata tali norme motivavano l'adozione degli arresti domiciliari e la valutazione sull'opportunità di autorizzazioni all'allontanamento per lavoro.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021)
Principio utilizzato: la sopravvenuta carenza di interesse, per causa non imputabile al ricorrente, rende inammissibile il ricorso e impedisce la condanna alle spese processuali o ad altri oneri (non costituisce ipotesi di soccombenza).
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o la sopravvenuta revoca della misura che elimina l'interesse del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
- Quando la carenza di interesse deriva da causa non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura, remissione in libertà), il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né ad altri oneri accessori.
- Il pubblico ministero può proporre o richiedere l'inammissibilità del ricorso; la corte valuta anche la presenza di interesse effettivo del ricorrente a proseguire il giudizio di cassazione.
- Per mantenere il diritto a impugnare, il ricorrente deve dimostrare un interesse attuale e concreto; in mancanza, è preferibile valutare la rinuncia formale e le conseguenze economiche e processuali.
- La dichiarazione di rinuncia effettuata dal difensore produce immediata efficacia processuale e determina il decadimento dell'oggetto del giudizio quando la misura impugnata è venuta meno.
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