Sentenza del 22/02/2016 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRES - IRAP - avviso di accertamento - accertamento parziale - art. 41 bis d.P.R. 600/73 - mero richiamo normativo - specificazione metodo di accertamento utilizzato -non sussiste - motivazione - non sussiste - nullità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento parziale emesso ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. 600/1973, sostenendo che il semplice richiamo alla norma non fosse sufficiente a motivare l’atto. L’avviso non indicava adeguatamente il tipo di accertamento utilizzato, i presupposti di fatto acquisiti e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, né spiegava le ragioni della scelta dell’accertamento parziale.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che, in caso di accertamento parziale, l’Amministrazione deve indicare sia il metodo di accertamento concretamente utilizzato sia le ragioni che ne hanno giustificato l’adozione. Il mero richiamo all’art. 41-bis del d.P.R. 600/1973 non soddisfa l’obbligo di motivazione. L’atto privo dell’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, in violazione della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, è stato quindi dichiarato nullo.
Norme richiamate
Art. 41-bis d.P.R. 600/1973
Il ricorso all’accertamento parziale deve essere concretamente giustificato e l’atto deve indicare il metodo utilizzato e le ragioni della scelta; il mero richiamo della disposizione non è sufficiente.
Legge n. 241/1990
L’atto amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione.
Art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente
Gli atti impositivi devono essere adeguatamente motivati, consentendo al contribuente di comprendere i fatti e le ragioni giuridiche posti a fondamento della pretesa fiscale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è adeguatamente motivato quando si limita a citare la norma applicata senza spiegare i fatti accertati, le ragioni della pretesa e il procedimento concretamente seguito.
- Negli accertamenti parziali l’Amministrazione deve indicare perché ricorrono i presupposti per utilizzare tale procedimento e quali elementi hanno fondato la rettifica.
- La carenza di motivazione può determinare la nullità dell’atto quando impedisce al contribuente di comprendere pienamente la pretesa fiscale e di difendersi in modo effettivo.
- In una situazione analoga è opportuno verificare se l’avviso descriva in modo specifico i dati acquisiti, il metodo di accertamento, le norme applicate e il collegamento logico tra tali elementi e la maggiore imposta richiesta.
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