Ordinanza n. 1820/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione di indizione della procedura selettiva comparativa per l’affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, con relativo avviso, capitolato tecnico, schema di convenzione e regolamento di rendicontazione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’ASL Napoli 1 Centro ha indetto, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 117/2017, una procedura selettiva comparativa per l’affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza. Sono state contestate, in particolare, la riserva della partecipazione alle sole organizzazioni di volontariato e la clausola sociale contenuta nell’avviso, che impone l’assorbimento del personale dell’operatore uscente. La ricorrente ha inoltre dedotto l’impossibilità, per il futuro affidatario, di rispettare il rapporto percentuale tra lavoratori dipendenti e volontari previsto dall’art. 33 del d.lgs. 117/2017.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha affermato che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, ed è specificamente prevista dall’art. 57, comma 1, del d.lgs. 117/2017, la scelta di affidare prioritariamente alle organizzazioni di volontariato i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza. Quanto alla clausola sociale, il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui il suo mero inserimento nella disciplina della procedura non rende illegittimo l’affidamento in convenzione ai sensi dell’art. 57, anche in riferimento all’art. 33 del d.lgs. 117/2017. La dedotta impossibilità di rispettare il rapporto tra dipendenti e volontari è stata considerata, allo stato, una previsione riferita alla futura fase esecutiva della convenzione e non idonea a dimostrare l’illegittimità degli atti di gara. La domanda cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase sono state compensate in ragione della peculiarità della questione. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, d.lgs. 117/2017
affidare in convenzione, in via prioritaria, alle organizzazioni di volontariato i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
La scelta dell’amministrazione di affidare prioritariamente in convenzione il servizio alle organizzazioni di volontariato rientra nella discrezionalità amministrativa ed è espressamente prevista dalla norma.
art. 33 d.lgs. 117/2017
rapporto percentuale tra il numero dei lavoratori dipendenti e quello dei volontari
Il mero inserimento di una clausola sociale nella disciplina della procedura non dimostra l’illegittimità dell’affidamento in convenzione; la verifica del rispetto del rapporto tra dipendenti e volontari attiene, allo stato, alla fase esecutiva.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- La scelta dell’amministrazione sanitaria di affidare prioritariamente in convenzione i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza alle organizzazioni di volontariato, quando prevista dall’art. 57, comma 1, del d.lgs. 117/2017, rientra nella discrezionalità amministrativa e non è di per sé illegittima.
- Il mero inserimento di una clausola sociale che imponga l’assorbimento del personale dell’operatore uscente non rende illegittimo l’affidamento in convenzione disciplinato dall’art. 57 del d.lgs. 117/2017.
- La contestazione relativa all’impossibilità del futuro affidatario di rispettare il rapporto tra lavoratori dipendenti e volontari previsto dall’art. 33 del d.lgs. 117/2017, se basata su una previsione riferita alla futura esecuzione della convenzione, non dimostra nella fase cautelare l’illegittimità degli atti di indizione della procedura.
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