Sentenza n. 6699/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: previa sospensione dell’efficacia: - della nota di Roma Capitale prot. -OMISSIS- del 9/7/2025, avente ad oggetto l’annullamento della SCIA prot. -OMISSIS- del 2022 (“SCIA”) – relativa all’immobile di -OMISSIS- in cui è situato l’-OMISSIS-(“Immobile”) – con la quale sono state comunicate la nullità e l’inefficacia della medesima SCIA; - della nota prot. -OMISSIS- del 28/5/2025, con cui Roma Capitale ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento relativo alla SCIA del 2022; per l’accertamento di avvenuto consolidamento dei titoli abilitativi presentati e comunque dell’insussistenza dell’irregolarità contestata; per la declaratoria di inefficacia, ex art. 2, comma 8 bis, l. 241/90: - della nota di Roma Capitale prot. -OMISSIS- del 9/7/2025, avente a oggetto l’annullamento della SCIA del 2022 relativa all’Immobile, con la quale sono state comunicate la nullità e l’inefficacia della medesima SCIA; B) con riferimento al PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - della relazione di Roma Capitale del 14 agosto 2025, prot. -OMISSIS-, unitamente ai relativi documenti allegati, conosciuta a seguito del deposito in giudizio avvenuto il 5 settembre 2025; - della relazione di Roma Capitale del 27 agosto 2025 prot. -OMISSIS-, unitamente ai relativi documenti allegati, conosciuta a seguito del deposito in giudizio avvenuto il 5 settembre 2025; C) con riferimento al SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - della nota di Roma Capitale del 29 settembre 2025, prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’esito dell’accertamento tecnico condotto in relazione alla legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile di -OMISSIS-, conosciuta il 14 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione e comunicazione di nullità e inefficacia di una SCIA presentata ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 380/2001 per la sanatoria di opere edilizie, nonché il precedente avvio del procedimento di annullamento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria del subalterno 534 di un immobile adibito ad albergo, aveva presentato una SCIA ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 380/2001 per sanare opere consistenti nella diversa distribuzione degli spazi interni mediante demolizione e ricostruzione di divisori non strutturali e nella modifica di due lucernai. Roma Capitale ha successivamente comunicato l'archiviazione della SCIA, qualificandola come nulla e inefficace, dopo avere contestato profili riguardanti la complessiva legittimità urbanistico-edilizia dell'intero edificio e di subalterni diversi da quello interessato dalla SCIA. La ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione dell'art. 19, comma 4, l. 241/1990, per intervenuto decorso del termine decadenziale entro il quale l'amministrazione può esercitare i poteri inibitori o di autotutela sulla SCIA, non ricorrendo una falsa rappresentazione dei fatti idonea a giustificare il superamento del termine. Ha inoltre formulato censure subordinate, assorbite dal giudice. Con i primi e i secondi motivi aggiunti ha impugnato relazioni e una nota recanti gli esiti di accertamenti tecnici e sopralluoghi svolti dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti perché rivolti contro relazioni e atti meramente istruttori, privi di autonoma valenza provvedimentale e inidonei a procurare alla ricorrente una concreta utilità ulteriore. Ha accolto il ricorso introduttivo. L'art. 19, comma 4, l. 241/1990, mediante il rinvio all'art. 21-nonies, esclude il termine decadenziale soltanto quando il titolo sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci. Poiché Roma Capitale intendeva esercitare il potere repressivo oltre il termine, gravava sull'amministrazione l'onere di provare la falsità delle rappresentazioni riferibili specificamente alla SCIA oggetto del giudizio. Il provvedimento impugnato non aveva indicato elementi in tal senso: le contestazioni riguardavano in larga parte il mutamento di destinazione d'uso, spazi comuni, superfici e volumi relativi ad altri subalterni o ad altre parti dell'edificio, estranei agli interventi oggetto della SCIA. Inoltre, l'unico rilievo riferibile alla titolarità del subalterno 534 è stato ritenuto infondato, essendo stata prodotta la documentazione comprovante l'acquisto e una concessione in sanatoria relativa al mutamento di destinazione d'uso. Ne consegue che, con riferimento alla specifica SCIA, Roma Capitale aveva consumato il potere di annullamento in autotutela oltre il termine decadenziale. Resta impregiudicato l'eventuale esercizio di altri poteri repressivi edilizi, ove ne ricorrano i presupposti. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 19, comma 4, l. 241/1990
qualora i provvedimenti amministrativi siano stati “conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci […]”
Il superamento del termine decadenziale per l'esercizio dei poteri sulla SCIA richiede la sussistenza di false rappresentazioni o dichiarazioni false o mendaci; la relativa prova grava sull'amministrazione.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato dall'art. 19, comma 4, l. 241/1990, consente il superamento del termine ordinario di intervento in presenza di falsità riferibili al titolo o alla segnalazione.
art. 64, comma 1, c.p.a.
In applicazione delle regole sull'onere probatorio, l'amministrazione che esercita il potere repressivo oltre il termine decadenziale deve fornire gli elementi idonei a dimostrare la falsità delle rappresentazioni del privato.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa della SCIA presentata per la sanatoria delle opere edilizie oggetto della controversia.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia dell'atto amministrativo, ma la sentenza non sviluppa una distinta applicazione della disposizione.
Massime di principio
- L'amministrazione che intenda esercitare, oltre il termine decadenziale previsto per il controllo della SCIA, i poteri repressivi o di autotutela fondandosi sulla falsa rappresentazione dei fatti deve indicare e provare elementi concreti riferibili alla specifica SCIA e agli interventi da essa contemplati.
- Non è sufficiente, per dimostrare la falsità della rappresentazione posta a base di una SCIA, svolgere un'indagine sulla complessiva legittimità urbanistico-edilizia dell'intero edificio o su titoli riguardanti subalterni e parti diverse da quelle interessate dalla segnalazione.
- Decorso il termine decadenziale, in assenza della prova di false rappresentazioni o dichiarazioni false o mendaci riferibili alla specifica SCIA, l'amministrazione consuma il potere di annullare in autotutela quella segnalazione.
- Relazioni di sopralluogo e accertamento tecnico che si limitino a confermare o preparare il contenuto di un provvedimento non hanno autonoma valenza provvedimentale e non sono utilmente impugnabili quando il loro annullamento non arrechi al ricorrente una concreta utilità.
- L'accertamento della consumazione del potere di annullamento della specifica SCIA non impedisce all'amministrazione di esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, altri poteri repressivi edilizi previsti dalla legge.
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