Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24836/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel primo motivo deduceva l'erronea configurabilità del reato, sostenendo in particolare la mancanza dell'elemento oggettivo perché la condotta sarebbe stata inidonea a mettere in pericolo l'incolumità degli astanti. Nel secondo motivo contestava l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era aspecifico, perché si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la questione della recidiva non era stata previamente dedotta con l'atto di appello, che riguardava solo nullità della sentenza per vizio di motivazione, erronea valutazione della prova e insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con conseguente inammissibilità della censura ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne ridefinisce la struttura, limitandosi a rilevare l'aspecificità delle doglianze sulla configurabilità del fatto.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura proposta in cassazione è inammissibile se la questione non è stata previamente dedotta con l'appello, poiché il motivo non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità.

  • Cassa delle ammende

    È disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, i motivi che si limitano a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata, sono aspecifici e non consentono l'esame nel merito.
  • La deduzione in cassazione di una questione non previamente proposta con l'atto di appello è inammissibile quando la questione avrebbe dovuto essere devoluta al giudice di secondo grado; il controllo di legittimità non può essere usato per introdurre per la prima volta temi di merito non devoluti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.