Cassazione Civile, Ordinanza n. 22667/2021 del 11/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un istituto di credito avverso il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato l’opposizione e ammesso solo al chirografo il credito derivante dal saldo passivo di un’apertura di credito in conto corrente assistita da ipoteca volontaria. Secondo il tribunale, il finanziamento era stato impiegato per estinguere una precedente esposizione non garantita verso la stessa banca, in un’operazione unitaria diretta a trasformare un credito chirografario preesistente in credito privilegiato; perciò l’ipoteca era stata ritenuta revocabile. La banca ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 66 l.f., 2901, 2908 e 2967 c.c., sostenendo che la revocatoria ordinaria non possa essere fatta valere dal curatore solo in via di eccezione, ma richieda una specifica azione, con conseguente ultrapetizione del tribunale; con il secondo deduce violazione degli artt. 2901 c.c., 66 e 95 l.f., sostenendo che non sia autonomamente revocabile la sola garanzia ipotecaria senza revoca anche del titolo del credito, salvo le ipotesi di cui agli artt. 64 e 67 l.f.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Riconosce che, nella verifica dello stato passivo, il curatore può eccepire l’inefficacia del titolo o della prelazione anche senza proporre un’autonoma azione revocatoria, e che il giudice può escludere il privilegio sulla base di tale eccezione senza incorrere in ultrapetizione. Conferma inoltre che, quando un mutuo ipotecario sia parte di un’operazione unitaria destinata a estinguere un debito preesistente e non a fornire nuova provvista, la sola garanzia reale può essere revocata ai fini dell’esclusione della prelazione, senza che ciò implichi automaticamente l’esclusione del credito dal passivo. La banca è condannata alle spese e viene dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
motivazione del ricorso per cassazione
norma processuale richiamata per dedurre i vizi di violazione di legge denunciati dalla ricorrente.
art. 66 l.f.
la revocatoria ordinaria può essere rilevata in sede di verifica del passivo anche come eccezione del curatore; non è necessario un autonomo giudizio di revoca per escludere il credito o la prelazione.
art. 2901 c.c.
la revocatoria ordinaria è utilizzabile, anche nel contesto fallimentare, per far valere l’inefficacia dell’atto in funzione di reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori.
art. 2908 c.c.
il potere costitutivo del giudice non è incompatibile con l’esercizio in via incidentale o eccezionale, quando la legge lo consenta.
art. 2967 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude che l’articolo osti al riconoscimento dell’eccezione di revocatoria in sede di passivo.
art. 95 l.f.
"l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione"
consente al curatore di eccepire l’inefficacia del titolo o della prelazione anche disgiuntamente e anche se l’azione è prescritta; la pronuncia che accoglie l’eccezione si limita a escludere il credito o la prelazione.
art. 98 l.f.
nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può limitarsi a chiedere il rigetto dell’opposizione facendo valere l’inefficacia del titolo o della garanzia.
art. 64 l.f.
richiamato nel provvedimento di merito come base della revoca della garanzia, insieme agli artt. 66 l.f. e 2901 c.c.
art. 67 l.f.
richiamato dalla Corte come termine di confronto per affermare la revocabilità di operazioni dirette a costituire garanzie per debiti preesistenti e a ristrutturare passività.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
legge 228/2012
norma richiamata per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo fallimentare, il curatore può far valere l’inefficacia del titolo o della prelazione anche in via di eccezione, senza necessità di proporre un’autonoma azione revocatoria; il rigetto o l’accoglimento dell’eccezione opera soltanto ai fini dell’ammissione al passivo, senza pronuncia costitutiva di inefficacia.
- L’eccezione revocatoria in sede fallimentare è funzionale alla tutela della massa dei creditori e può essere opposta sia rispetto alla revocatoria fallimentare sia rispetto a quella ordinaria, non essendo configurabile una differenza di regime che ne escluda l’utilizzabilità incidentale.
- La revoca della sola garanzia reale è ammissibile quando il mutuo ipotecario si inserisca in un’operazione unitaria volta a ristrutturare un debito preesistente e a trasformare un’esposizione chirografaria in una posizione privilegiata, senza contestuale attribuzione di nuova e autonoma provvista al debitore.
- Quando viene revocata soltanto la garanzia ipotecaria, il credito sottostante non viene automaticamente escluso dal passivo: esso può restare ammesso, ma in chirografo, salvo che l’intera operazione sia oggetto di revoca o ricorrano diverse ipotesi patologiche come simulazione o novazione.
- Ai fini della revocatoria, rileva la sostanza economico-giuridica dell’operazione e il collegamento negoziale tra concessione del finanziamento e estinzione del debito preesistente; il giudice deve verificare se vi sia stata effettiva nuova disponibilità finanziaria o solo consolidamento di passività già in essere.
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