Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8350/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202510039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito, ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti relativi al sistema Tutor 3.0 installato sull’autostrada A30, km 32,140

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinatario di sanzione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario del rimorchio cui era stato notificato un verbale di accertamento per presunta violazione dell’art. 142 del Codice della strada, aveva presentato al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso per tutelare il proprio diritto di difesa nel giudizio contro la sanzione. La richiesta riguardava: il provvedimento di approvazione del sistema Tutor 3.0; gli atti o le delibere relativi alla segnaletica di presegnalazione della postazione fissa; gli atti relativi all’installazione, al collaudo, alla taratura e alle revisioni periodiche del sistema; la documentazione fotografica e strumentale della violazione. Il Ministero aveva comunicato il proprio nulla osta all’accesso, chiedendo ad Autostrade per l’Italia di trasmettere la documentazione relativa ai primi tre punti, ma l’ostensione non era avvenuta entro il termine di legge, determinando il silenzio-rigetto. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto la documentazione relativa alla violazione, il certificato di taratura e il decreto dirigenziale di approvazione del sistema. Quanto agli atti relativi alla segnaletica, Autostrade per l’Italia ha attestato l’inesistenza dei documenti richiesti. Il ricorrente ha contestato che l’ostensione fosse completa, sostenendo che non fosse possibile l’inesistenza degli atti sulla segnaletica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i documenti relativi ai punti 1, 3 e 4 dell’istanza sono stati prodotti nel corso del giudizio, realizzando per tali profili l’interesse ostensivo. Ha invece rigettato la domanda relativa agli atti o alle delibere sulla segnaletica di presegnalazione, ritenendo decisiva l’attestazione dell’inesistenza dei documenti resa da Autostrade per l’Italia: l’accesso non può essere ordinato con riferimento a documenti inesistenti, indipendentemente da eventuali future valutazioni di merito sulla mancanza degli atti. Le spese sono state poste in solido a carico delle parti resistenti secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione ha soddisfatto solo tardivamente l’istanza, nel corso del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il decorso del termine previsto per la definizione dell’istanza di accesso senza ostensione determina il diniego tacito impugnabile con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda giudiziale è stata proposta per contestare il diniego, anche tacito, sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 73, comma 2, c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti l’avviso della possibile improcedibilità parziale del ricorso prima della decisione.

  • art. 142 Codice della strada

    La violazione contestata al ricorrente costituiva il presupposto dell’interesse difensivo all’accesso.

Massime di principio

  • La produzione in giudizio dei documenti richiesti con un’istanza di accesso determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità della domanda ostensiva limitatamente a tali documenti.
  • L’accesso non può essere ordinato quando l’amministrazione o il soggetto detentore attesti l’inesistenza dei documenti richiesti, poiché l’ostensione presuppone materialmente l’esistenza e la disponibilità degli atti.
  • Nel giudizio sull’accesso, la tardiva ostensione dei documenti nel corso del processo non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione ai fini della regolazione delle spese, quando il ricorso si è reso necessario per ottenere l’adempimento.
  • Quando l’istanza di accesso comprende una pluralità di documenti autonomamente individuabili, il giudice può dichiarare l’improcedibilità solo per i documenti prodotti e rigettare la domanda per quelli rimasti non ostensibili perché inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.