Cassazione Penale, Sentenza n. 29796/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/10/2020 del giudice dell'esecuzione di Trieste che aveva applicato l'art. 671 c.p.p. ad alcuni titoli relativi a reati commessi il 14/11/2010, rideterminando la pena complessiva, ma aveva rigettato la richiesta di disporre la sospensione condizionale della pena per una sentenza del 24/06/2015 (reato commesso il 03/01/2013) che, pur avendo benefici in precedenza concessi e poi revocati in appello, il ricorrente riteneva potesse essere assorbita dalla valutazione di continuazione/concorsualità e dunque ricondotta alla disciplina esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la sospensione condizionale della pena è attribuito esclusivamente al giudice della cognizione (che valuta le condizioni di cui all'art. 163 c.p.), mentre il giudice dell'esecuzione può concedere benefici soltanto nei limiti previsti dall'art. 671 c.p.p. in relazione ai titoli e ai reati effettivamente riuniti in sede esecutiva. Poiché l'ordinanza impugnata riguardava solo i reati del 14/11/2010 e non i titoli irrevocabili relativi al reato del 03/01/2013, il giudice dell'esecuzione non poteva pronunciarsi sulla sospensione relativa a quest'ultimo titolo. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina che consente al giudice dell'esecuzione di applicare disposizioni sulla continuazione o concorso formale per rideterminare la pena complessiva, ma limitata ai titoli e reati effettivamente soggetti a valutazione esecutiva; non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di concedere la sospensione condizionale per sentenze irrevocabili diverse dai titoli unificati
art. 163 cod. pen.
Stabilisce le condizioni oggettive e soggettive per la concessione della sospensione condizionale della pena; la sua valutazione spetta al giudice della cognizione, non al giudice dell'esecuzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la decisione sulla condanna alle spese di giudizio in cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazioni di norme), richiamate in relazione alle doglianze mosse
art. 81, 163 e 168 cod. pen.
Richiamate nel ricorso relativamente alla quantificazione e valutazione della continuazione/concorrente e alle condizioni per la sospensione condizionale; la Corte sottolinea che la valutazione definitiva delle condizioni per la sospensione resta materie della cognizione
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) normalmente può essere concessa solo dal giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione ha poteri limitati e non può sostituirsi al giudice della cognizione per valutare ex novo le condizioni per il beneficio
- In sede esecutiva il giudice può applicare l'art. 671 c.p.p. solo ai reati e ai titoli che sono effettivamente posti a base della valutazione della continuazione/concorsualità: non può incidere su statuizioni irrevocabili che riguardano titoli diversi
- Se si intende ottenere la sospensione condizionale per una pena già divenuta irrevocabile o per una sentenza su reati non unificati in sede esecutiva, l'azione corretta è promuovere le opportune impugnazioni o istanze in sede di cognizione, non una richiesta esclusivamente esecutiva
- Quando si valutano più titoli e benefici precedentemente concessi o revocati, occorre verificare esattamente quali decisioni sono ancora sindacabili in sede esecutiva: decisioni irrevocabili e non attinenti ai reati riuniti non possono essere modificate dal giudice dell'esecuzione
- Prima di proporre ricorso in cassazione per simili questioni, conviene far emergere chiaramente nel provvedimento esecutivo i legami fra i titoli (qualificazione dei reati, temporalità, causa ostativa) e, se necessario, richiedere la rinnovazione della cognizione davanti al giudice competente
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