Ordinanza n. 808/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa ai criteri, dati e calcoli utilizzati per l’assegnazione del budget sanitario 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di due strutture odontoiatriche accreditate e contrattualizzate con sede a Palermo, ha impugnato ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. il silenzio dell’ASP di Palermo sull’istanza di accesso presentata il 28 gennaio 2025. L’istanza riguardava la documentazione necessaria a ricostruire i dati e i calcoli utilizzati per determinare i budget assegnati alle strutture private per l’assistenza specialistica ambulatoriale. In particolare, sono stati richiesti gli atti relativi al valore medio della produzione del biennio 2022/2023, alle prestazioni rese in extra-budget, alle modalità di ripartizione dei budget, ai punteggi e pesi attribuiti alle strutture e ai controlli sulle autocertificazioni. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere, carenza di motivazione, arbitrio, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di correttezza e buona fede. Nel corso del giudizio l’ASP ha depositato parte della documentazione, determinando una parziale cessazione della materia del contendere; per la restante documentazione l’amministrazione non ha fornito una valida ragione del diniego o della mancata ostensione e non ha adempiuto agli incombenti istruttori disposti dal TAR circa l’esistenza e la formazione degli atti e le comunicazioni ai controinteressati.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. limitatamente ai documenti successivamente ostesi dall’ASP, poiché tale produzione ha soddisfatto in parte la pretesa di accesso. Per la documentazione residua, il TAR ha accolto l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. Rilevando che il richiedente non deve dimostrare l’attuale lesione di una posizione giuridica, ma soltanto la potenziale utilità della conoscenza dei documenti in rapporto a un interesse giuridicamente rilevante, il Collegio ha ritenuto sussistente il diritto all’ostensione. Ha inoltre affermato che la mera dichiarazione dell’amministrazione di non avere trovato i documenti non è sufficiente a escludere l’accesso: l’amministrazione deve attestare formalmente, assumendosene la responsabilità, se gli atti non esistano oppure siano smarriti o non reperiti, indicando in quest’ultimo caso le ricerche eseguite, le modalità di conservazione considerate, le strutture organizzative coinvolte e le ragioni concrete del mancato reperimento. L’ASP è stata quindi ordinata a consentire la visione e l’estrazione di copia dei documenti residui, ove esistenti, oppure a dichiararne formalmente l’inesistenza, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza, se anteriore. L’ASP è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; il TAR ha utilizzato tale rito per ordinare l’ostensione della documentazione non ancora acquisita.
artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale; il richiedente deve dimostrare la potenziale utilità dei documenti rispetto a un interesse giuridicamente rilevante, senza dover provare una lesione già attuale della propria posizione giuridica.
art. 34, comma 5, c.p.a.
dà luogo alla parziale cessazione della materia del contendere
Si applica quando l’ostensione sopravvenuta di parte dei documenti soddisfa parzialmente la pretesa azionata.
art. 3 d.P.R. n. 184/2006
comunicazione ai predetti secondo quanto previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006
Richiamato in relazione agli adempimenti dell’amministrazione verso i potenziali controinteressati all’accesso.
artt. 24 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della domanda di accesso e delle censure relative alla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio per l’accesso documentale, il richiedente non deve dimostrare che il diniego o il silenzio abbiano già leso una posizione giuridica; è sufficiente comprovare la potenziale utilità della conoscenza dei documenti rispetto alla cura o difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
- Il diritto di accesso può essere esercitato anche prima dell’instaurazione di un giudizio, allo scopo di consentire al privato di orientare le proprie scelte sul piano sostanziale e di valutare l’opportunità di promuovere un’azione giudiziaria.
- La mera dichiarazione dell’amministrazione di non avere trovato i documenti non è sufficiente per negare l’accesso. L’amministrazione deve attestare formalmente, assumendosene la responsabilità, l’inesistenza, lo smarrimento o il mancato reperimento degli atti e, in quest’ultimo caso, indicare le ricerche svolte, le modalità di conservazione esaminate, le strutture coinvolte e le ragioni concrete del mancato reperimento.
- Quando l’amministrazione ostende solo una parte dei documenti richiesti nel corso del giudizio, la materia del contendere cessa parzialmente per la parte soddisfatta, mentre il giudice deve esaminare e, se del caso, ordinare l’ostensione della documentazione residua.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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