Cassazione Civile, Ordinanza n. 22741/2024 del 12/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a ciascun ricorrente due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 1994, recuperando a tassazione maggiori redditi derivanti, in origine, dal disconoscimento dello scopo mutualistico di una cooperativa e dalla conseguente presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci di una società di persone, che a sua volta era socia della cooperativa. I ricorrenti avevano impugnato gli atti, sostenendo, da un lato, che la definizione agevolata (condono ex art. 16 L. n. 289/2002) intervenuta in favore della società partecipata dovesse estendersi anche ai soci, riducendo il loro debito pro quota; dall'altro, che la CTR avesse omesso di esaminare il motivo di appello relativo al merito della pretesa fiscale, inclusa l'eccezione fondata su un giudicato esterno che, in altra controversia tra soggetti diversi ma sempre relativa alla medesima vicenda societaria, avrebbe escluso la natura a ristretta base sociale della cooperativa. La Corte ha ritenuto infondata la censura sull'estensione del condono, affermando che la chiusura della lite da parte della società non si riverbera sui redditi di partecipazione dei soci non aderenti; ha inoltre escluso l'efficacia del giudicato esterno invocato, perché formatosi inter alios e quindi non opponibile in mancanza di identità di parti, petitum e causa petendi. Il motivo incentrato sull'omessa pronuncia è stato reputato inammissibile per la doppia conforme e, comunque, infondato nella sostanza.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, ha respinto l'istanza di rinvio, ha esaminato i due motivi comuni e li ha giudicati infondati o inammissibili: ha escluso che il condono definito dalla società potesse giovare ai soci che non vi avevano aderito; ha ritenuto inopponibile il giudicato esterno richiamato perché intervenuto tra parti diverse; ha dichiarato inammissibile la doglianza di omessa pronuncia per il limite della doppia conforme e perché in realtà riproponeva una censura di violazione di legge. Conseguentemente ha rigettato i ricorsi riuniti e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 16 L. 27 dicembre 2002, n. 289
la definizione agevolata della lite fiscale produce effetti limitati al soggetto che vi aderisce e non si estende automaticamente ai soci non aderenti
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
l'unitarietà dell'accertamento e l'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone rilevano nel rapporto società-soci, ma non consentono di estendere al socio gli effetti del condono della società
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il litisconsorzio necessario nel processo tributario relativo all'accertamento unitario di società di persone e soci
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma che consente la riunione dei giudizi connessi
art. 274 c.p.c.
la riunione dei procedimenti connessi è funzionale all'economia processuale e applicabile anche in cassazione
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale della ragionevole durata del processo
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati come parametri a tutela della ragionevole durata e dell'effettività della tutela
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro formale per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei limiti applicabili ratione temporis
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
ha operato il filtro della doppia conforme, precludendo la deduzione del vizio motivazionale nei termini prospettati
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta omissione di pronuncia, ma la censura è stata ritenuta non fondata
art. 5, comma 2, TUIR
è evocato nel richiamo generale alla disciplina dell'imputazione dei redditi delle società di persone ai soci
Massime di principio
- Nella rettifica del reddito di società di persone o di entità a imputazione trasparente, il rapporto tributario tra società e soci presenta un accertamento unitario; tuttavia, la definizione agevolata della lite da parte della società non si estende automaticamente ai soci che non abbiano aderito al condono.
- Il giudicato formatosi in una controversia tributaria tra soggetti diversi non è opponibile in un giudizio successivo se mancano identità di parti, petitum e causa petendi; la mera coincidenza della vicenda fattuale non basta.
- Nel processo tributario, la violazione del litisconsorzio necessario e le relative nullità devono essere apprezzate alla luce dell'effettiva partecipazione di tutti i soggetti necessari e, in cassazione, la riunione dei giudizi connessi può evitare inutili duplicazioni processuali quando vi sia sostanziale identità della controversia.
- La censura di omessa pronuncia non può essere utilizzata per veicolare, in realtà, una diversa doglianza di violazione o falsa applicazione di legge; inoltre, il filtro della doppia conforme limita la deducibilità del vizio motivazionale nei casi previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
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