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Sentenza

Sentenza del 24/01/2022 n. 1897 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Corte di cassazione (9/7/2014) che, accogliendo il primo motivo di ricorso dell'Agenzia e dichiarando assorbito il secondo, aveva cassato la sentenza della C.T.R. Sardegna e, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso del contribuente. Il motivo di revocazione denunciava che la Corte, nel decidere il merito, aveva omesso di rilevare l'esistenza di numerose altre questioni di merito sollevate sin dal primo grado e ritenute dai giudici d'appello assorbite, sicché la decisione nel merito sarebbe frutto di un errore percettivo e avrebbe dovuto essere invece annullata con rinvio per la valutazione delle questioni residue.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione. Ha ritenuto tempestiva la revocazione (ordinanza pubblicata il 9/10/2014) e ha qualificato l'omessa percezione da parte della Corte, dell'esistenza di questioni ritenute assorbite, come errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4. Perciò ha revocato l'ordinanza impugnata; decidendo sul ricorso iscritto al n. 6930/2012, ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della C.T.R. della Sardegna n. 151/01/2011 e ha rinviato la causa alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, perché esamini tutti gli altri motivi non ancora valutati, con liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) - art. 12, comma 7

    La Corte ha ritenuto inoperativa la norma nel caso concreto, perché l'accertamento non era scaturito da un accesso nei locali del contribuente e quest'ultimo ha potuto fornire chiarimenti dopo l'invito a comparire; pertanto il diritto al contraddittorio preventivo è stato salvaguardato.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) - art. 10, comma 1

    Censurata dall'Agenzia come violata nella fase impugnata; dalla decisione emerge che i profili relativi al diritto alla corretta informazione e difesa sono stati considerati comunque rispettati nel caso concreto.

  • Legge n. 241/1990 - artt. 3 e 21-septies

    Richiamate nei motivi di ricorso per presunte violazioni del procedimento amministrativo e del diritto di difesa; la Corte di cassazione ha ritenuto irrilevanti, ai fini della revocazione, aspetti procedimentali che non configurano errore di fatto incontrastabile.

  • D.P.R. n. 600/1973 - art. 32

    Indicato come norma che ha consentito le indagini bancarie da cui è scaturito l'accertamento fiscale; la Corte sottolinea che l'atto non è derivato da accesso nei locali ma da indagini bancarie.

  • D.P.R. n. 633/1972 - art. 51

    Richiamato insieme all'art. 32 del D.P.R. 600/1973 come fondamento delle indagini bancarie utilizzate per l'accertamento IVA.

  • Regole di diritto processuale - art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    La Corte ha applicato la disciplina dell'errore di fatto revocatorio: l'errore rilevante è quello di percezione (supposizione di inesistenza di fatto) e non semplicemente un difetto di valutazione giuridica; l'omessa percezione da parte del giudice dell'esistenza di questioni assorbite integra tale errore.

  • Regole di diritto processuale - art. 391-bis c.p.c.

    Norma di riferimento per il ricorso per revocazione; il contribuente ha agito ai sensi di questa disposizione.

  • Regole di diritto processuale - art. 327 c.p.c. (termine semestrale per revocazione)

    L'Agenzia eccepiva tardività; la Corte ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite che limita la retroattività della riduzione del termine, con conseguente tempestività del ricorso dato che l'ordinanza era stata pubblicata nel 2014.

  • Regole di diritto processuale - art. 384 c.p.c., comma 2

    La Corte precisava che, pur potendo decidere nel merito, non doveva farlo se erano rimaste questioni non esaminate che imponevano il rinvio; l'omissione di considerare tali questioni ha costituito errore percettivo.

  • Giurisprudenza europea - sentenza Corte di Giustizia (cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV e altri)

    Richiamata per affermare il principio sul diritto al contraddittorio e sulle garanzie procedurali quando l'accertamento non deriva da accesso ma da informazioni esterne.

  • Costituzione - art. 111

    Richiamato nel quadro della disciplina sulla giurisdizione e sui limiti della revocazione: l'art. 111 non impone che l'errore di giudizio sia causa di revocazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile quando si dimostra un errore di fatto evidente e decisivo, in particolare la 'omessa percezione' di fatti o questioni processuali documentali non valutate dal giudice e la cui esistenza è incontrastata dagli atti.
  • Se la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, decide nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve accertare l'assenza di questioni rimaste assorbite nei precedenti gradi; la decisione nel merito in presenza di questioni non valutate può configurare errore percettivo rilevante per revocazione.
  • Quando l'accertamento fiscale deriva da indagini bancarie e non da accesso nei locali, lo Statuto del contribuente (art. 12, comma 7) può risultare inapplicabile nella parte che limita il contraddittorio derivante da accessi; ciò non esclude comunque il diritto al contraddittorio se al contribuente è stata data occasione di chiarimenti.
  • La tempestività dei termini per il ricorso di revocazione va valutata con attenzione in relazione alla data di pubblicazione del provvedimento e alle norme transitorie o alle interpretazioni delle Sezioni Unite sulla retroattività delle modifiche ai termini procedurali.
  • In caso di rinvio alla commissione tributaria regionale la nuova formazione deve esaminare tutte le questioni rimaste inesaminate, comprese quelle ritenute assorbite, e decidere anche sulle spese di giudizio.

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