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Sentenza

Sentenza del 13/11/2017 n. 51597 - Corte di Cassazione

Penale - Reati tributari - Omesso versamento di ritenute - Sequestro preventivo - Tenuità del fatto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di somme ritenute profitto del reato di omesso versamento di ritenute certificate, previsto dall'art. 10-bis del D.lgs. 74/2000. Ha dedotto, in particolare, l'erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., evidenziando che l'importo omesso superava solo di poco la soglia di punibilità di 150.000 euro. Ha inoltre contestato la qualificazione di una prestazione lavorativa ai fini della determinazione delle ritenute dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Perugia per un nuovo esame. Il Tribunale aveva escluso la particolare tenuità del fatto basandosi soltanto sulla rilevanza dei beni giuridici tutelati, senza valutare concretamente l'entità della lesione, la minima eccedenza rispetto alla soglia penale, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo. La Corte ha chiarito che la causa di non punibilità può applicarsi anche ai reati tributari con soglia di punibilità, ma normalmente solo quando l'omissione è vicinissima a tale soglia. Non è stata invece pronunciata una definitiva dichiarazione di non punibilità: la valutazione è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    È applicabile anche ai reati tributari con soglia di punibilità, purché il fatto concreto sia caratterizzato da offensività particolarmente contenuta. Nei reati in cui la soglia esprime già il limite minimo della rilevanza penale, l'applicazione è normalmente configurabile quando l'omissione supera la soglia solo in misura molto ridotta.

  • Art. 10-bis D.lgs. 74/2000

    Omesso versamento di ritenute certificate

    Prevede la rilevanza penale dell'omesso versamento delle ritenute certificate oltre la soglia quantitativa stabilita dalla legge. Il superamento della soglia non esclude automaticamente la particolare tenuità, ma impone una valutazione concreta dell'offensività.

  • Art. 133, comma 1, c.p.

    Criteri di valutazione della gravità del reato

    La valutazione della particolare tenuità deve considerare congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e tutte le peculiarità del caso concreto.

  • Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Violazione di legge e vizi della motivazione

    Nel ricorso contro un'ordinanza in materia di sequestro preventivo, la Cassazione può esaminare la violazione di legge e i vizi motivazionali radicali, come la motivazione mancante o meramente apparente.

  • Art. 25 D.P.R. 600/1973

    Norma extrapenale richiamata per la qualificazione della prestazione lavorativa e per la conseguente applicazione delle ritenute.

Massime di principio

  • Nei reati tributari con soglia quantitativa, il superamento della soglia non impedisce automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; occorre però che l'importo sia molto vicino al limite e che l'offesa complessiva sia concretamente modesta.
  • Il giudice non può negare la particolare tenuità richiamando soltanto l'importanza astratta del bene giuridico tutelato: deve esaminare importo, modalità della condotta, durata e ripetitività dell'omissione, grado di colpevolezza, eventuali pagamenti e danno effettivo all'Erario.
  • La vicinanza alla soglia è un elemento importante, ma non sufficiente da sola: la decisione richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le circostanze del caso.
  • L'annullamento con rinvio non equivale al riconoscimento definitivo della non punibilità: significa che il giudice deve riesaminare la questione applicando correttamente i criteri indicati dalla Cassazione.
  • In sede di sequestro preventivo, la Cassazione interviene solo in presenza di violazioni di legge o di una motivazione assente, apparente o radicalmente incoerente; non sostituisce normalmente la propria valutazione a quella del giudice di merito.

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