Cassazione Penale, Ordinanza n. 08643/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di appello di conferma della condanna per reati di furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizi di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe errato nel non valorizzare adeguatamente elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti e alla loro prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e che censurasse un apprezzamento discrezionale di merito sulla comparazione tra circostanze, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica e non arbitraria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e il loro mancato riconoscimento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
art. 133 c.p.
Richiamato implicitamente nel giudizio di adeguatezza della pena, quale parametro della valutazione discrezionale sulla comparazione tra circostanze e sulla commisurazione della sanzione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Le statuizioni del giudice di merito sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono censurabili in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità manifesta o carenza motivazionale radicale; in difetto, restano insindacabili.
- La doglianza che investe il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con le ragioni espresse nella sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura del fatto non è deducibile in sede di legittimità.
- Una motivazione che, per giustificare l'equivalenza o il mancato bilanciamento favorevole, richiami l'esigenza di adeguatezza della pena concretamente irrogata può essere ritenuta sufficiente, se coerente con le emergenze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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