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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06330/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un fallimento da parte dell'agente della riscossione per crediti tributari e contributivi portati da diverse cartelle di pagamento. In una fase antecedente era stata depositata una mera dichiarazione di credito nella procedura di concordato poi sfociata in fallimento; successivamente l'agente della riscossione presentava domanda tardiva ex art. 101 l.fall. Nel progetto di stato passivo alcuni crediti venivano ammessi, altri esclusi perché ritenuti già richiesti nella precedente istanza tempestiva rigettata, e uno escluso per omessa notifica della cartella. L'opposizione allo stato passivo veniva rigettata dal Tribunale di Bari, che riteneva non necessaria la previa notifica del ruolo/cartella al curatore ma osservava che gli estratti di ruolo prodotti non risultavano certificati conformi al ruolo mediante apposita asseverazione sottoscritta dal concessionario. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per asserito contrasto irriducibile tra la motivazione, che riconosceva fondata la censura relativa alla preclusione, e il rigetto finale dell'opposizione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., poiché il tribunale non avrebbe considerato che gli estratti di ruolo erano stati ritualmente allegati e asseverati, essendo stati prodotti nel fascicolo e richiamati in udienza. La Corte accoglie il secondo motivo, ritenendo decisiva la circostanza dell'avvenuta allegazione degli estratti di ruolo alla domanda tardiva e la loro idoneità probatoria, e assorbe il primo.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto del Tribunale di Bari in relazione al motivo accolto e rinvia allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Viene inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sulla rilevanza decisiva del fatto storico dell'allegazione degli estratti di ruolo alla domanda tardiva e sull'erronea valutazione del tribunale circa la mancata asseverazione, oltre che sul principio per cui la contestazione della conformità di una copia deve essere specifica e circostanziata. In sede di rinvio dovrà essere riesaminata l'opposizione allo stato passivo alla luce di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 96 l.fall.

    la norma non preclude all'agente della riscossione di riproporre in via tardiva la domanda già rimasta esclusa nella verifica tempestiva e di dolersi del relativo rigetto mediante opposizione

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito il creditore può dedurre le proprie censure avverso il progetto di stato passivo

  • art. 99 l.fall.

    nell'opposizione allo stato passivo l'opponente deve indicare specificamente i documenti già prodotti nella fase di verifica, sicché il tribunale deve acquisirli dal fascicolo d'ufficio se non materialmente depositati

  • art. 101 l.fall.

    consente la domanda tardiva di ammissione al passivo dei crediti non insinuati tempestivamente

  • art. 87 d.P.R. n. 602/1973

    nel sistema novellato non è più prospettata, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari, la necessità della previa notifica del ruolo al curatore

  • art. 88 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel quadro delle disposizioni che governano l'insinuazione dei crediti tributari al passivo

  • d.m. 3/9/1999 n. 321

    richiamato per la formazione telematica del ruolo e la produzione dell'estratto di ruolo

  • art. 2697 c.c.

    l'omesso esame può riguardare anche un fatto secondario rilevante ai fini della prova del fatto principale

  • art. 2718 c.c.

    le copie parziali o per estratto rilasciate nella forma prescritta fanno piena prova per la parte dell'originale che riproducono letteralmente

  • art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.

    invocato per la dedotta nullità della motivazione per contrasto irriducibile

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve essere coerente; il motivo è stato però assorbito

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    consente il sindacato sull'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c.

    richiamato in relazione agli oneri di specifica indicazione del fatto storico e dei dati processuali rilevanti

  • art. 369, 2° co., n. 4, c.p.c.

    richiamato per gli oneri di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 345 c.p.c.

    ritenuto non applicabile, poiché l'opposizione allo stato passivo non è equiparabile all'appello

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    1° co. quater; 1° co. bis

    esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore può far valere i documenti già prodotti nella fase di verifica e, se il documento è custodito nel fascicolo d'ufficio della procedura, il tribunale deve acquisirlo; non opera una preclusione assimilabile all'art. 345 c.p.c.
  • L'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. può riguardare anche un fatto secondario decisivo, purché storicamente individuato, discusso tra le parti e idoneo, se valutato, a mutare l'esito della controversia.
  • Ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari dell'agente della riscossione, l'estratto di ruolo può costituire prova sufficiente, senza necessità della previa notifica della cartella al curatore, secondo la disciplina e la giurisprudenza richiamate dalla Corte.
  • La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere specifica e circostanziata; non sono sufficienti contestazioni generiche o clausole di stile.
  • Le copie per estratto di documenti formati su supporto informatico, se rilasciate nelle forme prescritte e non specificamente contestate, possono fare piena prova della parte dell'originale che riproducono.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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