Cassazione Civile, Ordinanza n. 06330/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un fallimento da parte dell'agente della riscossione per crediti tributari e contributivi portati da diverse cartelle di pagamento. In una fase antecedente era stata depositata una mera dichiarazione di credito nella procedura di concordato poi sfociata in fallimento; successivamente l'agente della riscossione presentava domanda tardiva ex art. 101 l.fall. Nel progetto di stato passivo alcuni crediti venivano ammessi, altri esclusi perché ritenuti già richiesti nella precedente istanza tempestiva rigettata, e uno escluso per omessa notifica della cartella. L'opposizione allo stato passivo veniva rigettata dal Tribunale di Bari, che riteneva non necessaria la previa notifica del ruolo/cartella al curatore ma osservava che gli estratti di ruolo prodotti non risultavano certificati conformi al ruolo mediante apposita asseverazione sottoscritta dal concessionario. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per asserito contrasto irriducibile tra la motivazione, che riconosceva fondata la censura relativa alla preclusione, e il rigetto finale dell'opposizione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., poiché il tribunale non avrebbe considerato che gli estratti di ruolo erano stati ritualmente allegati e asseverati, essendo stati prodotti nel fascicolo e richiamati in udienza. La Corte accoglie il secondo motivo, ritenendo decisiva la circostanza dell'avvenuta allegazione degli estratti di ruolo alla domanda tardiva e la loro idoneità probatoria, e assorbe il primo.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto del Tribunale di Bari in relazione al motivo accolto e rinvia allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Viene inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sulla rilevanza decisiva del fatto storico dell'allegazione degli estratti di ruolo alla domanda tardiva e sull'erronea valutazione del tribunale circa la mancata asseverazione, oltre che sul principio per cui la contestazione della conformità di una copia deve essere specifica e circostanziata. In sede di rinvio dovrà essere riesaminata l'opposizione allo stato passivo alla luce di tali principi.
Norme richiamate
art. 96 l.fall.
la norma non preclude all'agente della riscossione di riproporre in via tardiva la domanda già rimasta esclusa nella verifica tempestiva e di dolersi del relativo rigetto mediante opposizione
art. 98 l.fall.
disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito il creditore può dedurre le proprie censure avverso il progetto di stato passivo
art. 99 l.fall.
nell'opposizione allo stato passivo l'opponente deve indicare specificamente i documenti già prodotti nella fase di verifica, sicché il tribunale deve acquisirli dal fascicolo d'ufficio se non materialmente depositati
art. 101 l.fall.
consente la domanda tardiva di ammissione al passivo dei crediti non insinuati tempestivamente
art. 87 d.P.R. n. 602/1973
nel sistema novellato non è più prospettata, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari, la necessità della previa notifica del ruolo al curatore
art. 88 d.P.R. n. 602/1973
richiamato nel quadro delle disposizioni che governano l'insinuazione dei crediti tributari al passivo
d.m. 3/9/1999 n. 321
richiamato per la formazione telematica del ruolo e la produzione dell'estratto di ruolo
art. 2697 c.c.
l'omesso esame può riguardare anche un fatto secondario rilevante ai fini della prova del fatto principale
art. 2718 c.c.
le copie parziali o per estratto rilasciate nella forma prescritta fanno piena prova per la parte dell'originale che riproducono letteralmente
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della motivazione per contrasto irriducibile
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve essere coerente; il motivo è stato però assorbito
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
consente il sindacato sull'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c.
richiamato in relazione agli oneri di specifica indicazione del fatto storico e dei dati processuali rilevanti
art. 369, 2° co., n. 4, c.p.c.
richiamato per gli oneri di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 345 c.p.c.
ritenuto non applicabile, poiché l'opposizione allo stato passivo non è equiparabile all'appello
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
1° co. quater; 1° co. bis
esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore può far valere i documenti già prodotti nella fase di verifica e, se il documento è custodito nel fascicolo d'ufficio della procedura, il tribunale deve acquisirlo; non opera una preclusione assimilabile all'art. 345 c.p.c.
- L'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. può riguardare anche un fatto secondario decisivo, purché storicamente individuato, discusso tra le parti e idoneo, se valutato, a mutare l'esito della controversia.
- Ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari dell'agente della riscossione, l'estratto di ruolo può costituire prova sufficiente, senza necessità della previa notifica della cartella al curatore, secondo la disciplina e la giurisprudenza richiamate dalla Corte.
- La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere specifica e circostanziata; non sono sufficienti contestazioni generiche o clausole di stile.
- Le copie per estratto di documenti formati su supporto informatico, se rilasciate nelle forme prescritte e non specificamente contestate, possono fare piena prova della parte dell'originale che riproducono.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06246/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06247/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06249/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06251/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06252/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →