Ordinanza n. 1681/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione con carattere di interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Roma il 24 dicembre 2025, oltre agli atti presupposti, consequenziali o connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Roma, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma rileva che, a una prima sommaria delibazione, la controversia richiede un approfondimento nella fase di merito. Ai fini cautelari, il TAR ha valorizzato la sopravvenuta sentenza del TAR Lombardia, Brescia, che ha annullato un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Cremona nei confronti di un’altra società, ritenuta collegata al provvedimento impugnato nel presente giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella fase cautelare, elementi sufficienti per sospendere l’efficacia dell’informazione antimafia interdittiva, disponendo la fissazione dell’udienza pubblica del 10 novembre 2026 per la trattazione del merito. La motivazione si fonda sull’esigenza di approfondire il ricorso in sede di merito e sulla rilevanza della sentenza del TAR Lombardia, intervenuta dopo l’adozione del provvedimento prefettizio romano e avente ad oggetto un’interdittiva collegata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza della pronuncia lombarda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base normativa per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sussistenza di elementi che rendano necessario un approfondimento nel merito, unitamente alla rilevanza di una pronuncia giurisdizionale sopravvenuta relativa a un provvedimento amministrativo collegato, può giustificare la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche quando la valutazione sulla fondatezza del ricorso non sia definitiva, purché la delibazione sommaria evidenzi esigenze di approfondimento incompatibili con l’immediata produzione degli effetti dell’atto.
- La sopravvenienza di una sentenza che incide su un provvedimento amministrativo collegato può essere valorizzata dal giudice cautelare, anche se intervenuta dopo l’adozione dell’atto impugnato, ai fini della valutazione provvisoria della domanda di sospensione.
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