Cassazione Penale, Sentenza n. 1189/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della disposizione di confisca dei telefoni cellulari posti in sequestro: la ricorrente deduceva vizio di motivazione in ordine alla confisca, ritenendo mancanti i presupposti per disporre la confisca facoltativa dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito (Tribunale di Busto Arsizio) avesse fornito adeguata motivazione per la confisca dei cellulari, richiamando le dichiarazioni della imputata sull'utilizzo dei telefoni per acquistare e vendere stupefacenti e i riscontri ricavati dai messaggi acquisiti. Conseguentemente il provvedimento di confisca è stato confermato e la ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali e, per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che disciplina il reato di cui è stata ritenuta responsabile l'imputata (illecita detenzione/traffico di stupefacenti); la sentenza di merito aveva applicato la pena concordata per tale fattispecie.
Codice penale, art. 240
Prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne integrano il profitto; la Corte richiama che, nella confisca facoltativa, il giudice deve motivare il collegamento fra i beni e il reato o il rischio di incentivare la reiterazione criminosa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla statuizione sulle ammende e alle ragioni di colpa nella proposizione del ricorso, a fondamento dell'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. Un., 3/7/1996, Chabrui; Cass. Sez.4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhanneni)
Principi consolidati: definizione di 'profitto' e esigenze motivazionali sulla confisca facoltativa; valutazioni del giudice di merito correttamente e logicamente motivate sono incensurabili in sede di legittimità.
Massime di principio
- La confisca facoltativa ex art. 240 c.p. richiede una motivazione specifica che colleghi il bene al reato (uso o destinazione) o al rischio che la libera disponibilità favorisca la reiterazione del reato; senza tale collegamento la confisca può essere annullata.
- In ricorso per cassazione non è possibile una rinnovazione del giudizio di fatto: se il giudice di merito ha reso valutazioni logiche e fondate sui riscontri probatori (es. dichiarazioni dell'imputato, messaggi, traffici documentati), tali valutazioni sono difficilmente censurabili in sede di legittimità.
- Messaggi e dati contenuti nei telefoni sequestrati possono costituire riscontro idoneo a giustificare la confisca quando emergano collegamenti diretti con l'acquisto/cessione di sostanze stupefacenti.
- Per contestare efficacemente la confisca occorre dimostrare l'assenza di qualsiasi collegamento probatorio fra il bene e la commissione del reato o l'irrilevanza logica delle motivazioni adottate dal giudice di merito.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, il giudice può imporre spese processuali e somme alla Cassa delle ammende; pertanto il difensore deve valutare attentamente la fondatezza tecnica del ricorso prima di proporlo.
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