Sentenza n. 1156/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Questore di Cagliari del 15 dicembre 2023 di diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile a uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 3 e 21-octies l. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché contraddittorietà rispetto ai principi di coerenza e ragionevolezza. Ha sostenuto che la Questura avesse desunto la sua inaffidabilità richiamando la condanna penale e la conflittualità con un’altra famiglia, senza svolgere accurati accertamenti sulla sua personalità né indicare fatti specifici idonei a fondare una prognosi di abuso delle armi. Ha inoltre rilevato che le querele relative a fatti del novembre 2016 erano anteriori al rilascio della licenza nel 2017 e che la sentenza di condanna del 2023 era stata appellata; ha affermato di avere evitato gli incontri con la controparte per prevenire ulteriori tensioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio discrezionale di inaffidabilità fondato sulla condanna a una multa di 2.500 euro, pronunciata nel 2023 e non riformata al momento del diniego, e sulla persistente alta conflittualità con la famiglia dalla cui denuncia era scaturito il processo. L’appello contro la sentenza penale non impediva di considerare la condanna esistente al momento dell’adozione del provvedimento; inoltre, il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale. Le circostanze relative alle querele del 2016 non erano decisive, poiché nel frattempo era intervenuta la condanna, e il ricorrente non aveva fornito prova documentata del superamento della conflittualità. La motivazione è stata giudicata sufficiente e ragionevole: collegava elementi concreti e attuali a una prognosi di possibile uso improprio delle armi, senza che fosse sufficiente la dichiarazione di avere evitato di recarsi nel proprio terreno per non incontrare l’altra persona. Spese a carico del ricorrente, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
art. 43, ultimo comma, r.d. 773/1931
Nella specie il Questore ha condivisibilmente ritenuto che fossero indici di non affidabilità la condanna alla multa di 2.500,00 euro per i reati di -OMISSIS- inflitta dal Tribunale di Cagliari con sentenza del -OMISSIS- 2023 e la situazione di alta conflittualità in cui si trova coinvolto il ricorrente con la famiglia -OMISSIS- (dalla denuncia di quest’ultimo è scaturito il processo penale conclusosi con la condanna del ricorrente).
La disposizione consente di negare il rinnovo quando elementi concreti, tra cui una condanna non riformata e una situazione di grave conflittualità, giustifichino una valutazione prognostica di inaffidabilità nell’uso delle armi.
artt. 11, 39 e 43 r.d. 773/1931
E’ stato in particolare chiarito che ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.u.l.p.s.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.
La valutazione di inaffidabilità può basarsi su situazioni incompatibili con la buona condotta, senza necessità di accertare una pericolosità sociale o un abuso già verificatosi; l’apprezzamento deve comunque essere razionale e congruamente motivato.
artt. 3 e 21-octies l. 241/1990
Ritiene peraltro il Collegio che nel caso in esame la motivazione sia sufficiente, facendo riferimento alla recente condanna inflitta a seguito della querela sporta dal -OMISSIS- e non emergendo alcun elemento (che il ricorrente non ha fornito neanche in sede giudiziaria) tale da assicurare che la grave situazione di conflittualità fosse cessata, non essendo sufficiente l’affermazione del ricorrente di aver “smesso di recarsi nel suo terreno per evitare di incontrare il -OMISSIS-, mostrando in tal modo una responsabilizzazione, un buon senso, una consapevolezza ed un controllo”.
La motivazione del diniego è sufficiente quando individua gli elementi fattuali posti a fondamento della prognosi di inaffidabilità e il ricorrente non dimostra che la situazione di conflittualità sia venuta meno.
Massime di principio
- Il rilascio e il rinnovo del porto d’armi non costituiscono un diritto assoluto: l’autorità di pubblica sicurezza può negare il titolo quando gli elementi disponibili non offrano una garanzia adeguata di uso corretto delle armi, attribuendo prevalenza alla sicurezza e all’incolumità collettive.
- Il giudizio di inaffidabilità ai fini del porto d’armi ha natura preventiva e prognostica: può fondarsi anche su fatti privi di rilevanza penale, senza che occorrano un accertamento di pericolosità sociale o la prova di un abuso già commesso, purché la valutazione sia razionale e congruamente motivata.
- Il diniego di rinnovo deve collegare circostanze concrete e attuali a una prognosi attendibile, secondo un grado di verosimiglianza tale da rendere più probabile che non il rischio di abuso; la discrezionalità dell’autorità resta soggetta a ragionevolezza e proporzionalità.
- Una condanna non riformata al momento del diniego può essere considerata dall’autorità di pubblica sicurezza anche se impugnata; il giudice amministrativo non sostituisce il giudice penale nella verifica della correttezza della condanna.
- La precedente valutazione favorevole al rilascio del titolo non impedisce un successivo diniego di rinnovo quando siano sopravvenuti elementi rilevanti; l’affermazione del privato di avere evitato occasioni di conflitto non prova, da sola, che una grave conflittualità sia cessata.
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