Cassazione Civile, Ordinanza n. 33569/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preteso contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo a un immobile sito nel Comune di Cariati Marina. La parte attrice sosteneva che il preliminare si fosse perfezionato per effetto di uno scambio via fax e chiedeva l'accertamento dell'inadempimento della controparte, con condanna al pagamento della somma di euro 15.000 prevista nel preliminare come risarcimento del danno per la mancata stipula del definitivo entro il termine del 31.12.2004. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando risolto il contratto per inadempimento dei convenuti e condannandoli al pagamento della somma richiesta. In appello, il solo Mancuso aveva contestato la decisione; la Corte territoriale ha ritenuto che il fax con cui si assumeva comunicata l'accettazione del preliminare fosse stato ritualmente disconosciuto e che, pertanto, mancasse la prova dell'esistenza del negozio. La ricorrente per cassazione ha dedotto due motivi: primo, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare del fax, e il fatto che la Corte d'appello avrebbe deciso senza disporre del fascicolo di parte; secondo, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso, in relazione alla redazione e trasmissione del preliminare via fax.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, da un lato, la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il documento richiamato e la doglianza tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità; dall'altro lato, il mancato rinvenimento di documenti nel fascicolo di parte non impedisce al giudice di decidere sulla base di quanto materialmente presente, restando onere della parte verificare l'integrità del proprio fascicolo e attivarsi per la sua ricostruzione. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché il vizio di motivazione dedotto non è più denunciabile nei termini prospettati dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque il fatto indicato era stato già apprezzato dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
richiama il procedimento camerale accelerato per la definizione del ricorso mediante proposta del relatore.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
vizio non è compreso tra quelli deducibili ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo conseguente all'entrata in vigore dell'art. 54 del D. L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012
il vizio di motivazione denunciato nei termini di insufficienza e contraddittorietà non è più deducibile nel testo riformato della norma.
art. 54 del D.L. n. 83 del 2012
nel testo conseguente all'entrata in vigore dell'art. 54 del D. L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012
ha inciso sul perimetro del vizio motivazionale denunciabile in cassazione.
L. n. 134 del 2012
convertito in Legge n. 134 del 2012
ha convertito il decreto-legge che ha modificato il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 327 c.p.c.
nel termine di cui all'art. 327 c.p.c.
viene richiamato solo per escludere la tardività del ricorso, ritenuto proposto entro il termine lungo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
è il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la doglianza che, sotto l'apparente denuncia di vizio motivazionale o di erronea valutazione delle prove, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di appello.
- Il giudice di merito può decidere sulla base dei documenti effettivamente presenti nel fascicolo al momento della decisione; il mancato reperimento di un documento non impedisce di per sé la pronuncia, gravando sulla parte l'onere di verificare l'integrità del proprio fascicolo e di attivarsi per la sua ricostruzione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di motivazione nei termini dell'insufficienza o contraddittorietà, restando censurabile solo l'omesso esame del fatto decisivo nei limiti consentiti dalla norma.
- Se il fatto storico dedotto come decisivo risulta comunque esaminato dal giudice di merito, il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere posto a suo carico l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
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