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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29240/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino (19.10.2023 in sede di rinvio) che aveva confermato la responsabilità di Oppizzi per il reato di bancarotta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2 l. fall., riducendo le pene accessorie. La Corte di cassazione aveva in precedenza annullato in parte la sentenza d'appello per carenza di motivazione circa il dolo specifico. In sede di rinvio la Corte distrettuale ha ritenuto integrata la fattispecie della seconda ipotesi di art. 216 (bancarotta documentale a dolo generico) sulla base della volontaria irregolarità/omessa tenuta della contabilità che impediva la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari. Il ricorrente contestava la mancata osservanza del dictum della sentenza rescindente e l'erronea applicazione (e contraddittorietà) nella qualificazione dell'elemento soggettivo (dolo generico vs dolo specifico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato sul piano della legalità: ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dalla Corte di appello in sede di rinvio circa la configurazione della fattispecie di bancarotta documentale nella seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 (reato sorretto da dolo generico), alla luce degli accertamenti sulla consapevole e volontaria irregolare/omessa tenuta delle scritture contabili. Tuttavia, rilevato il decorso della prescrizione (fatto commesso 23.09.2011; termine prescrizionale applicabile, con criteri favorevoli, pari a 12 anni e 6 mesi; prescrizione spirata il 23.03.2024), la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna ai fini penali. Le statuizioni civili a favore della parte civile sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Contiene due ipotesi: la bancarotta documentale per fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico) e l'occultamento/omessa tenuta fisica delle scritture, funzionale ad impedire la ricostruzione del patrimonio (dolo specifico). La decisione ha ritenuto applicabile la seconda ipotesi nella forma sorretta da dolo generico quando la condotta omissiva sia risultata funzionale a impedire la ricostruzione del patrimonio.

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare

    Norma relativa alla bancarotta semplice (richiamata per distinguere la fattispecie meno grave). La sentenza distingue i confini tra bancarotta documentale e bancarotta semplice, escludendo la fattispecie meno grave alla luce dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio causata dalle omissioni contabili.

  • art. 2214 cod. civ.

    Obbligo di tenuta dei libri contabili: la Corte ha rilevato l'irregolare e insufficiente tenuta della contabilità in violazione di tale obbligo, elemento fattuale rilevante per la configurazione del reato documentale.

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata uniformità del giudice del rinvio alla decisione della Cassazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza rescindente non avesse enunciato un principio di diritto vincolante e quindi il giudice del rinvio non abbia violato l'art. 627.

  • artt. 628, comma 2 e 606 cod. proc. pen.

    Norme processuali sul rispetto delle decisioni delle Sezioni Unite / princìpi di diritto in sede di rinvio; utilizzate per valutare se il giudice di rinvio si sia uniformato al dictum della Cassazione.

  • art. 160, comma 1 cod. pen.; artt. 157 e 161 cod. pen.

    Regole sulla sospensione e interruzione della prescrizione e sulla applicazione della disciplina più favorevole (modifiche legge 251/2005). Applicate per calcolare il termine prescrizionale favorevole all'imputato (da 10 anni a 12 anni e 6 mesi per incensurato).

Massime di principio

  • La distinzione tra dolo specifico e dolo generico nella bancarotta documentale dipende dalla valutazione complessiva delle circostanze: l'omessa o irregolare tenuta delle scritture può integrare la fattispecie a dolo generico se risulta funzionale, nella ricostruzione probatoria, a occultare movimento di affari e patrimonio.
  • Una sentenza di annullamento per carenza motivazionale non sempre enuncia un principio di diritto vincolante: il giudice del rinvio può ricostruire i fatti e qualificare diversamente l'elemento soggettivo ove la decisione rescindente non abbia fissato un principio normativo inderogabile.
  • Quando il fatto è temporalmente distante, è necessario calcolare la prescrizione applicando le norme più favorevoli (es. limiti aumentati solo nella misura consentita per recidiva/interruzione); anche se la Corte ritiene corretta la qualificazione penale, la prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio della condanna sul piano penale.
  • La pronuncia di estinzione del reato per prescrizione non incide automaticamente sulle eventuali statuizioni civili: i diritti civili della parte lesa possono essere confermati e sopravvivere all'annullamento penale per prescrizione.
  • In giudizio di rinvio il giudice deve confrontarsi con la motivazione della Cassazione, ma ha margine di apprezzamento fattuale quando la cassazione non abbia formulato un principio di diritto vincolante; il difensore deve dunque mirare a dimostrare in modo specifico la violazione di un principio di diritto o l'inversione del fatto.
  • La qualificazione dell'elemento soggettivo va sostenuta con argomentazione fattuale puntuale: presunzioni logico-presuntive sono ammesse (es. collegamento con fatti di bancarotta patrimoniale) ma vanno adeguatamente motivate per resistere a censura di vizio motivazionale.

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