Sentenza n. 104/2026 - Genova, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 11.3.2025, n. 63.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 11 marzo 2025, n. 63, relativa all'attribuzione della carta del docente per l'anno scolastico 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, con riferimento all'anno scolastico 2022/23, oltre agli interessi o alla rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero si è costituito senza contestare nel merito la pretesa. Il TAR ha rilevato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del ricorso. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato nella sentenza di merito quale fondamento della corresponsione degli interessi o della rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; nella fattispecie il termine era inutilmente decorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo formatosi nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato entro un termine specifico.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito la pretesa esecutiva e permane l'inottemperanza al titolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione dell'atto o dell'attività necessari a dare concreta attuazione alla pronuncia.
- In caso di persistente inottemperanza dopo il termine assegnato all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un ulteriore termine.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione inadempiente; le spese possono essere distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →