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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18257/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Frazzetta impugnava l'ordinanza del 26/10/2021 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) per il periodo gennaio 2000 - dicembre 2016. La difesa denunciava la mancata attualità delle esigenze cautelari: i fatti contestati sono datati e si fondano in buona parte su dichiarazioni di collaboratori di giustizia spesso di relazione; il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato cessata la pericolosità sociale in data 16/01/2017; non risultano indagini o monitoraggi successivi né condanne recenti, e quindi mancavano elementi concreti che dimostrassero la persistenza della pericolosità tra il dicembre 2016 e l'applicazione della misura.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato esclusivamente sul profilo dell'attualità delle esigenze cautelari. Ha richiamato il principio secondo cui, quando intercorre un considerevole lasso di tempo tra i fatti contestati e l'applicazione della misura, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente la rilevanza del tempo trascorso sull'attualità del pericolo. Il Tribunale di Catania non ha fornito motivazione concreta e ancorata a elementi oggettivi che dimostrassero la persistenza della pericolosità di Frazzetta nel periodo successivo al dicembre 2016; le brevi affermazioni usate per superare gli elementi favorevoli all'indagato sono apparse apodittiche. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Catania - Sezione per il riesame delle misure cautelari - per un nuovo esame e una motivazione congrua. È stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., senza che da ciò consegua automaticamente la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato contestato è l'associazione mafiosa; nei procedimenti per tali reati opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ma essa non esime il giudice dall'indagare e motivare l'attualità del pericolo quando sussiste un significativo intervallo temporale tra i fatti e la misura.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato come motivo di doglianza dal ricorrente per carenze motivazionali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) relativamente alle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3 c.p.p. (richiamato nella giurisprudenza)

    Citato dalla Corte in riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti; comunque la giurisprudenza impone motivazione specifica sull'attualità del pericolo se intercorre lungo lasso di tempo.

  • art. 7 legge n. 203/1991 (ora richiamato come riferimento a art. 416-bis)

    Richiamo storico normativo relativo all'aggravamento di talune fattispecie associative; utilizzato per spiegare che anche per delitti aggravati resta necessario valutare l'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

    Norma procedurale che impone l'inoltro di copia della pronuncia al Direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta automaticamente la rimessione in libertà del detenuto.

Massime di principio

  • La presunzione relativa di necessità della misura cautelare per reati associativi non è assoluta: se intercorre un significativo intervallo temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura, il giudice deve motivare specificamente e con elementi concreti l'attualità del pericolo.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia datate o di portata prevalentemente riferita perdono potere probatorio ai fini dell'attualità della pericolosità, e devono essere integrate da riscontri oggettivi aggiornati.
  • La cessazione della pericolosità accertata da un Magistrato di Sorveglianza e l'assenza di indagini o monitoraggi successivi sono elementi rilevanti in favore dell'indagato e devono essere considerati dalla valutazione delle esigenze cautelari.
  • Il giudice deve evitare affermazioni apodittiche: la motivazione che conferma una misura cautelare deve indicare elementi concreti e circostanziati che giustifichino la persistenza del rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico nel periodo più vicino alla misura.
  • In caso di motivazione carente la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo esame, senza che ciò implichi automaticamente la cessazione della misura detentiva fino al nuovo provvedimento.

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