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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2241/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunto difetto di formale riconoscimento da parte della persona offesa e contraddizioni nel suo racconto; 2) omessa motivazione sulle censure relative alla conoscenza e consapevolezza dell'imputato rispetto all'azione del principale autore dei reati (sostenendo che stava dormendo e non poteva rendersi conto); 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante ex art. 114 c.p., poiché l'imputato avrebbe svolto solo un turno di sorveglianza della vittima durante il sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'identificazione dell'imputato (basata sulle dichiarazioni della vittima e sul fermo durante il tentativo di allontanamento), abbia valutato correttamente la scarsa attendibilità delle dichiarazioni autodifensive del ricorrente e che la richiesta di attenuante fosse generica e comunque inconferente, dato che la sorveglianza dell'ostaggio è attività essenziale alla consumazione del sequestro. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante invocata dall'imputato non è stata riconosciuta: la Corte ha ritenuto che anche un turno di sorveglianza sia un contributo essenziale alla permanenza della privazione della libertà, quindi non attenuante nel caso concreto onde ridurre la responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Sulla base di tale norma la Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile, ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e una somma alla cassa delle ammende (euro 3.000), misura sanzionatoria per ricorsi infondati o inammissibili.

Massime di principio

  • L'identificazione dell'imputato può essere ritenuta valida anche se non vi è stata ricognizione fotografica formale, se le dichiarazioni della persona offesa sono corroborate da elementi concreti (es. fermo dell'indagato sul luogo e circostanze compatibili).
  • Le contestazioni difensive basate unicamente sulle dichiarazioni dell'imputato (es. di aver dormito) hanno scarsa efficacia se contraddette dalla valutazione complessiva del giudice e da elementi di fatto: l'appello deve fornire elementi concreti per scalfire le risultanze probatorie.
  • Perché un'attenuante di partecipazione possa essere riconosciuta è necessario dimostrare in modo specifico e non generico che il contributo del ricorrente è stato del tutto marginale e privo di incidenza essenziale sull'evento criminoso; svolgere l'attività di sorveglianza dell'ostaggio è considerata rilevante e non automaticamente attenuante.
  • Le doglianze di mera genericità o prive di specificazione probatoria sono normalmente dichiarate inammissibili: l'impugnante deve indicare con chiarezza e concretezza i vizi di fatto o di diritto rilevanti.
  • Il rischio di condanna alle spese e all'applicazione di somme alla cassa delle ammende rende necessario valutare con attenzione la fondatezza e la prospettabilità di un ricorso in Cassazione.

Testo integrale

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