Cassazione Penale, Sentenza n. 36776/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 26/03/2024 che aveva rigettato le istanze di riesame avverso il decreto del P.M. del 06/03/2024 con il quale era stato disposto il sequestro probatorio di documenti e beni elettronici relativi a ipotesi di reati fiscali e di truffa ai danni dello Stato. Le censure principali: mancanza del fumus commissi delicti e carenza di descrizione della condotta e del concorso (art. 110 c.p., art. 3 d.lgs. n. 74/2000, art. 640 c.p.), violazione delle garanzie procedurali (artt. 125, 247, 253, 275 c.p.p.) per assenza del nesso di pertinenzialità e di proporzionalità e per sequestro esplorativo di materiale cartaceo e informatico (copia forense del server e cellulare senza limiti e chiavi di ricerca), violazione del divieto del bis in idem cautelare e della regola di non estensione della nullità (art. 185 c.p.p.), ed opposizione del segreto professionale ex art. 256 c.p.p. da parte del professionista indagato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati. Il Collegio ha ritenuto che: 1) il Tribunale abbia correttamente individuato il fumus del reato (evasione IRPEF e truffa ai danni dello Stato) e il possibile contributo concorsuale del consulente; 2) il sequestro probatorio è legittimo anche se volto alla ricerca di elementi utili (standard indiziario attenuato) e la pertinenzialità può essere anche indiretta; 3) il sequestro di materiale informatico con copia forense è ammissibile se motivato e con limitazione temporale delle operazioni tecniche, e l'atto impugnato ha indicato parole-chiave e limiti temporali ritenuti sufficienti; 4) il divieto di reiterazione cautelare non opera ove sussista un 'novum' sostanziale: qui la contestazione è stata estesa ad anni e profili di base imponibile diversi, giustificando la nuova iniziativa; 5) la nullità del primo decreto non si estende automaticamente al secondo perché manca il rapporto di dipendenza giuridica necessario; 6) il segreto professionale non è opponibile dall'indagato (diversamente sarebbe strumento di elusione) e le garanzie previste sono state correttamente applicate. Conseguenza pratica: rigetto dei ricorsi e conferma della legittimità del sequestro probatorio.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come riferimento per il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sufficiente la descrizione indiziaria del contributo concorsuale ai fini del sequestro probatorio
art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000
art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sui reati dichiarativi fiscali; la Corte ha ritenuto configurabile il fumus riguardo a più annualità e voci di base imponibile, giustificando il sequestro probatorio
art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen.
art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen.
Truffa aggravata ai danni dello Stato: la Corte ha ritenuto legittima l'imputazione della truffa rispetto alla tassa di successione (imposta non disciplinata dal d.lgs. 74/2000) e dunque non assorbita dalla normativa tributaria speciale
art. 125 cod. proc. pen.
Regole sul contenuto del decreto di sequestro; la Corte ha ritenuto che la motivazione e gli elementi indicati soddisfino i requisiti minimi richiesti per il controllo in sede di legittimità
art. 253 cod. proc. pen.
Principio di pertinenzialità delle cose sequestrate: la Corte ha richiamato che, nel sequestro probatorio, la pertinenza può essere anche indiretta e che è sufficiente il fumus per giustificare l'acquisizione
art. 256 cod. proc. pen.
Ordine di esibizione e opposizione del segreto professionale: la Corte ha ricordato che il segreto professionale è connesso alla testimonianza e non è opponibile dall'indagato, salva la procedura specializzata nel caso di terzi
art. 185 cod. proc. pen.
Nullità che estende effetti agli atti consecutivi: la Corte ha precisato che l'estensione è possibile solo quando sussista un rapporto di dipendenza giuridica o logica necessario tra gli atti
art. 103 cod. proc. pen.
Garanzie per l'esercizio della difesa: non applicabili a tutela dell'indagato nella sua qualità di indagato quando non siano in rilievo funzioni difensive di terzi
Giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 1235/2010
Sez. U., n. 1235 del 28/10/2010
Principio di specialità tra reati tributari e truffa: la Corte ha ribadito il principio ma ha osservato che la truffa resta utilizzabile per imposte non regolate dal d.lgs. 74/2000 (es. tassa di successione)
Massime di principio
- Il sequestro probatorio richiede uno standard indiziario attenuato rispetto alla cognizione di merito: è sufficiente il fumus e la possibilità che la cosa sia pertinente, anche indirettamente, al reato
- La pertinenzialità dei documenti sequestrati può essere fondata su esigenze di ricerca della prova che giustificano l'acquisizione di materiale esteso, purché la motivazione indichi finalità, limiti temporali e criteri di selezione
- Il sequestro di sistemi informatici è ammissibile tramite copia forense, ma l'autorità deve indicare criteri di ricerca (es. parole-chiave, nomi, periodi) e limitare la durata della detenzione dei dati alle operazioni tecniche necessarie
- Il segreto professionale non è opponibile dall'indagato nella fase di esibizione documentale: la tutela è collegata alla testimonianza del terzo titolare del segreto; la procedura dell'art. 256 c.p.p. regola i conflitti con possibilità di sindacato sulla necessità degli atti
- Il divieto di 'bis in idem' cautelare o la preclusione endo-processuale impediscono la mera riproposizione dello stesso sindacato cautelare senza novità: ma l'autorità può chiedere nuova misura se vi è un novum sostanziale (es. estensione temporale o nuovi profili di reato)
- La nullità di un atto si estende agli atti successivi solo se esiste una dipendenza giuridica o logica necessaria; non basta la mera coincidenza cronologica o oggettiva dei beni interessati
- La fattispecie di truffa aggravata può essere invocata con riferimento a imposte o profili che non rientrano nella disciplina penale tributaria speciale; quindi l'esistenza di una legge speciale non esclude automaticamente la rilevanza penale generale per tributi non coperti
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