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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22277/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, minorenne, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità penale; con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte rileva che la motivazione di merito ha valutato in modo puntuale l'attendibilità della persona offesa, ritenendo utilizzabili le sue dichiarazioni anche da sole, previa rigorosa verifica di credibilità soggettiva e intrinseca, corroborata da elementi esterni di conferma. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte osserva che il diniego era giustificato dai precedenti penali e dalla condotta processuale non collaborativa dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la sussistenza del vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ritenendo congruo e logico l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. Ha inoltre dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché i giudici di merito avevano correttamente applicato i principi sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; il secondo perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da elementi negativi autonomamente sufficienti, come i precedenti penali e la condotta processuale non collaborativa. Non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda in ragione della minore età del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa non soggiacciono alle regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p., ma richiedono una verifica di credibilità più rigorosa.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge da un contrasto logico della motivazione con massime di अनुभवienza o con altre affermazioni della sentenza, non la semplice diversa lettura delle risultanze processuali.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base di un solo elemento negativo ritenuto prevalente, come i precedenti penali o una condotta processuale non collaborativa.

  • art. 133 c.p.

    La condotta processuale dell'imputato può essere valorizzata ai fini della valutazione giudiziale del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Per l'imputato minorenne è disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un effettivo deficit logico-argomentativo, non quando il ricorrente solleciti una rivalutazione del merito o delle prove.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono legittimamente fondare, da sole, un'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice proceda a un controllo particolarmente rigoroso della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
  • Le dichiarazioni della persona offesa non sono assoggettate alle regole dettate per la testimonianza dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p., ma devono essere vagliate con cautela e possono essere corroborate da elementi esterni di conferma.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato da anche un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente nel giudizio complessivo ex art. 133 c.p.
  • La condotta processuale non collaborativa dell'imputato è valutabile ai fini del trattamento sanzionatorio e può legittimare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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