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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16043/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

La controversia nasce da due pronunce di fallimento della medesima società, rese dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Brescia. Il Tribunale di Brescia, dopo aver a sua volta dichiarato il fallimento della società, ha rilevato che il precedente fallimento era già stato dichiarato dal Tribunale di Milano e ha quindi sollevato conflitto reale positivo di competenza, chiedendo che fosse affermata la propria competenza per territorio. A fondamento della propria tesi, il Tribunale di Brescia ha evidenziato che il trasferimento della sede legale della società da Mazzano a Milano era avvenuto entro l'anno precedente al deposito dell'istanza di fallimento, ma ha sostenuto che non dovesse operare il criterio della prevenzione di cui all'art. 9-ter l. fall., ritenendo irrilevante la sede milanese perché coincidente con lo studio del commercialista e non con la sede effettiva dell'impresa, la cui direzione si sarebbe svolta altrove. La questione devoluta alla Corte riguardava quindi quale tribunale fosse competente a conoscere della procedura fallimentare in presenza di un trasferimento di sede intervenuto nell'anno anteriore alla domanda e di una precedente sentenza di fallimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Brescia, disponendo che il processo dovesse essere riassunto dinanzi a tale ufficio nel termine di legge. Ha ritenuto che, poiché l'istanza di fallimento era stata presentata entro un anno dal trasferimento della sede legale, trovasse applicazione l'art. 9, comma 2, l. fall., che introduce una presunzione assoluta di irrilevanza del trasferimento ai fini della competenza. Di conseguenza, la precedente dichiarazione di fallimento del Tribunale di Milano, intervenuta nell'ambito di una competenza territorialmente non corretta alla luce della sede principale rilevante, non poteva attrarre la procedura per effetto del principio di prevenzione di cui all'art. 9-ter l. fall., applicabile solo quando i tribunali che hanno dichiarato il fallimento siano tutti ugualmente competenti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, trattandosi di regolamento d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    Richiamato in via analogica per ammettere il regolamento d'ufficio in presenza di un conflitto di competenza reale positivo o virtuale nel fallimento.

  • art. 9 l. fall.

    La competenza per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui è situata la sede principale dell'impresa; il trasferimento di sede nell'anno anteriore alla domanda è irrilevante ai fini della competenza.

  • art. 9-ter l. fall.

    Il principio di prevenzione opera solo quando i tribunali che hanno dichiarato il fallimento siano tutti ugualmente competenti ai sensi dell'art. 9 l. fall.; non si applica se il primo giudice ha affermato la competenza sulla base di una sede non corrispondente a quella principale.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    La legge fallimentare è richiamata per la disciplina della competenza territoriale nella dichiarazione di fallimento.

Massime di principio

  • Nel fallimento, il regolamento d'ufficio della competenza è esperibile anche a seguito di una sentenza di fallimento già pronunciata, persino se passata in giudicato, quando emerga una violazione dell'art. 9 l. fall., trattandosi di regola inderogabile e rilevabile d'ufficio in ogni tempo.
  • Il trasferimento della sede legale dell'impresa intervenuto nell'anno anteriore alla proposizione dell'istanza di fallimento è irrilevante ai fini della competenza territoriale: opera una presunzione assoluta che radica la competenza nel tribunale del luogo della sede precedente al trasferimento.
  • Quando il trasferimento della sede è avvenuto nel periodo rilevante ex art. 9, comma 2, l. fall., non è necessario indagare sulla sede effettiva dell'impresa né sulla eventuale coincidenza della sede formale con quella del professionista che assiste la società.
  • Il criterio della prevenzione di cui all'art. 9-ter l. fall. presuppone che tutti i tribunali che abbiano pronunciato il fallimento siano ugualmente competenti; se il primo tribunale non era territorialmente competente secondo l'art. 9 l. fall., la prevenzione non può sanare l'errore.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
  • istituti_giuridici

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenzaGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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