Sentenza del 19/03/2019 n. 545 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - esterovestizione societaria - amministratore italiano - prova della residenza - documentazione extracontabile - rileva. Esterovestizione societaria - prova - effettivo business purpose - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società è stata considerata esterovestita e, conseguentemente, fiscalmente residente in Italia. Ai fini dell'accertamento, la documentazione extracontabile e le comunicazioni elettroniche hanno prevalso sulla rappresentazione formale risultante dai registri societari, consentendo di presumere il controllo e la gestione effettiva dall'Italia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'esterovestizione societaria, ossia la localizzazione formale della sede in Lussemburgo a fronte di una gestione effettiva esercitata dall'Italia. La società era partecipata da una persona fisica residente in Italia, la quale controllava anche una società italiana. Sebbene dai registri societari risultasse che l'amministratore italiano operasse dall'estero, la documentazione extracontabile, in particolare il carteggio elettronico reperito sul suo computer, dimostrava che le decisioni e la gestione della società lussemburghese venivano concretamente svolte dalla penisola. È stata quindi valorizzata la fittizietà della localizzazione estera; non è stata invece ritenuta decisiva l'eventuale esistenza di un effettivo business purpose o di ragioni economiche alla base della scelta di costituire la società all'estero.
Norme richiamate
Norme italiane sulla residenza fiscale delle società e sull'esterovestizione societaria
La residenza fiscale deve essere individuata sulla base del luogo in cui si svolgono effettivamente la direzione e la gestione della società, non soltanto sulla base della sede legale formalmente dichiarata all'estero.
Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
La documentazione extracontabile, inclusi carteggi elettronici e altri elementi acquisiti durante l'istruttoria, può dimostrare che la gestione effettiva avviene in Italia e può prevalere sulle risultanze dei registri societari.
Massime di principio
- Una società formalmente residente all'estero può essere considerata fiscalmente residente in Italia se le decisioni strategiche e la gestione ordinaria sono concretamente esercitate dall'Italia.
- La presenza di un amministratore italiano, da sola, non dimostra necessariamente l'esterovestizione; tuttavia, costituisce un elemento rilevante se accompagnata da prove della gestione effettiva dall'Italia.
- Le comunicazioni elettroniche, i documenti interni, i flussi operativi e ogni altra documentazione extracontabile possono dimostrare la sede effettiva dell'attività e prevalere sulle indicazioni formali dei registri societari.
- La sussistenza di valide ragioni economiche per la localizzazione all'estero non esclude l'esterovestizione quando la sede estera risulta meramente fittizia e la gestione effettiva è radicata in Italia.
- Per evitare contestazioni, una società estera deve poter documentare in modo coerente e sostanziale la propria autonomia gestionale, la presenza effettiva degli organi decisionali e lo svolgimento all'estero delle principali funzioni direttive.
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