Cassazione Civile, Ordinanza n. 18168/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda suoli inclusi in un PEEP approvato nel 1980, occupati d'urgenza nel 1982 per la costruzione di fabbricati da parte di una cooperativa assegnataria del diritto di superficie. I proprietari pro quota, poi deceduti e succeduti dagli eredi indicati, hanno chiesto al Comune e alla cooperativa il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, oltre alle somme dovute per l'occupazione legittima. Il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla cooperativa, ha condannato il Comune al pagamento del valore di mercato dei suoli e ha dichiarato inammissibile la domanda del Comune di manleva verso la cooperativa. La corte d'appello ha confermato il rigetto del gravame comunale. In cassazione il Comune ha dedotto, con i primi due motivi, che la corte territoriale aveva erroneamente respinto la domanda di manleva senza considerare il titolo negoziale di garanzia contenuto nella convenzione notarile del 4 novembre 1982, che obbligava la cooperativa a rimborsare il costo di acquisizione del suolo; ha inoltre sostenuto che il giudicato favorevole alla cooperativa per prescrizione non impedisse il regresso nei suoi confronti. Con il terzo motivo ha contestato la liquidazione del danno da occupazione acquisitiva al valore pieno del bene, richiamando la censura dell'istituto alla luce della CEDU e del sistema dell'art. 42-bis t.u. espropriazioni. Con il quarto motivo ha criticato il criterio di stima del fondo e l'applicazione dell'art. 5-bis, comma 7-bis, l. n. 359/1992. Il quinto motivo riguardava le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo in parte inammissibili e in parte fondati i censure sulla manleva: ha rilevato che la corte d'appello aveva omesso di esaminare il titolo negoziale della convenzione che poneva a carico della cooperativa l'obbligo di rimborsare al Comune il costo di acquisizione del suolo, sicché la motivazione era insufficiente sul punto. Ha inoltre escluso che la mancata proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte del Comune, o l'adesione all'eccezione della cooperativa, integrassero rinuncia tacita all'azione di regresso. Ha invece rigettato il terzo motivo, affermando la correttezza della liquidazione del danno commisurata al valore del bene nella fattispecie di occupazione illegittima con trasformazione irreversibile del fondo, e ha rigettato il quarto motivo, ritenendo corretta sia la declaratoria di difetto di interesse del Comune a censurare un criterio di calcolo più favorevole di quello del valore pieno, sia la scelta del metodo estimativo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il quinto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1294 c.c.
Richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di obbligazioni solidali e regresso/manleva, senza specifica statuizione autonoma della Corte sul suo contenuto.
art. 1306 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del giudicato e alle obbligazioni solidali, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento o rigetto dei motivi.
art. 1310 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia estensiva della prescrizione e del giudicato nei rapporti tra coobbligati; la Corte ha escluso che vi fosse rinuncia tacita al regresso verso il coobbligato eccipiente.
art. 2055 c.c.
Invocato in tema di responsabilità solidale e regresso tra coobbligati.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere l'opponibilità del giudicato; la Corte ha ritenuto che il giudicato favorevole alla cooperativa per prescrizione non escludesse la domanda di manleva fondata su titolo negoziale.
art. 2937 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di rinuncia alla prescrizione e suoi effetti.
art. 2939 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di rilevabilità della prescrizione e rapporti tra coobbligati.
art. 32 c.p.c.
Citato nella rubrica del motivo, senza autonoma elaborazione decisiva nel testo.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare omessa pronuncia/travisamento della causa petendi della domanda di manleva.
art. 167 c.p.c.
Citato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate, senza specifica decisione autonoma.
art. 103 c.p.c.
Richiamato nella rubrica dei motivi, senza autonoma rilevanza decisoria nel testo.
artt. 35 e 60 L. n. 865 del 1971
Richiamati in relazione alla disciplina espropriativa e alla convenzione con la cooperativa.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Utilizzato dalla Corte per qualificare come omesso esame di fatto decisivo l'omessa considerazione del titolo negoziale di manleva.
art. 1 Protocollo Addizionale CEDU
Richiamato dal ricorrente per contestare il risarcimento parametrato al valore pieno del bene in caso di occupazione acquisitiva.
art. 827 c.c.
Citato nel terzo motivo, senza specifica interpretazione autonoma nel testo.
art. 834 c.c.
Richiamato per la disciplina dell'espropriazione e della perdita della proprietà.
art. 2058 c.c.
Richiamato sia nel terzo sia nel quarto motivo in relazione alla tutela in forma specifica e al risarcimento.
art. 39 L. n. 2359 del 1865
Citato nel terzo motivo in tema di espropriazione e indennizzo.
art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato nel terzo motivo; nel testo compare il riferimento al t.u. espropriazioni e all'art. 42-bis quale base del potere acquisitivo.
art. 35 L. n. 865 del 1971
Richiamato nel terzo motivo insieme alla disciplina espropriativa del PEEP.
art. 42 Cost.
La Corte richiama il principio di legalità e la conformazione della proprietà privata, affermando che il potere espropriativo deve trovare base legale e che, finché non sia esercitato, non si paralizzano i rimedi civilistici del proprietario.
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
È indicato come fonte del potere acquisitivo dell'amministrazione, ma non come norma che imponga una generale sterilizzazione dei rimedi del proprietario; la sua mancata attivazione non impedisce la domanda risarcitoria per equivalente.
art. 936 c.c.
Richiamato incidentalmente per osservare l'arduità di ammettere lo jus tollendi delle opere pubbliche.
art. 5-bis, comma 7-bis, L. n. 359 del 1992
La Corte rileva che il criterio ivi previsto, se applicato dal tribunale, era comunque più favorevole al Comune rispetto al valore pieno, con conseguente difetto di interesse a censurarlo in assenza di appello incidentale dei proprietari.
Corte cost. n. 349 del 2007
Richiamata per ricordare l'illegittimità costituzionale del criterio di calcolo ex art. 5-bis, comma 7-bis, L. n. 359/1992.
Cass. n. 144 del 2020
Richiamata quale precedente sul diritto del privato a chiedere il risarcimento per equivalente anche nelle vicende di occupazione appropriativa/usurpativa.
Cass. n. 6301 del 2014
Richiamata a sostegno della possibilità per il privato di scegliere il rimedio risarcitorio per equivalente.
Cons. Stato, Ad. Pl., n. 2 del 2020
Richiamata come orientamento amministrativo contrario alla configurabilità di una rinuncia abdicativa del privato, ma la Corte ne discute criticamente senza farne la ratio della decisione.
Cons. Stato, sez. II, n. 6863 del 2020
Richiamata come precedente che ha ritenuto inammissibile la sola domanda risarcitoria del proprietario di un fondo illegittimamente occupato.
Cass. n. 6243 del 2016
Richiamata per il principio secondo cui la scelta tra metodo analitico-ricostruttivo e sintetico-comparativo nella stima del valore del fondo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Massime di principio
- La domanda di manleva o regresso può fondarsi non solo sulla disciplina della solidarietà passiva, ma anche su uno specifico titolo negoziale: se il giudice omette di esaminare la clausola contrattuale che pone a carico di un coobbligato l'obbligo di rimborso, la motivazione è viziata per omesso esame di fatto decisivo.
- Il giudicato favorevole a un coobbligato per prescrizione del credito del danneggiato non implica, di per sé, rinuncia tacita all'azione di regresso o di manleva verso quel soggetto, quando esista un autonomo obbligo di garanzia o rimborso.
- Nel caso di occupazione illegittima di un bene destinato a fini pubblici, il proprietario può chiedere il risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore integrale del bene, oltre al danno da mancato godimento per il periodo di occupazione, finché l'amministrazione non eserciti il potere acquisitivo previsto dalla legge.
- La mancata attivazione del provvedimento di acquisizione sanante non sterilizza i rimedi civilistici del proprietario danneggiato né trasferisce automaticamente la proprietà alla pubblica amministrazione: il potere acquisitivo richiede una base legale ed un esercizio concreto.
- Nella liquidazione del valore del bene espropriato o irreversibilmente trasformato, la scelta tra metodo analitico-ricostruttivo e metodo sintetico-comparativo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è di regola censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Non è configurabile interesse a censurare in appello un criterio di quantificazione del danno che, per la parte che lo contesta, risulti più favorevole rispetto all'alternativa del valore pieno, specie in assenza di impugnazione incidentale della controparte.
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