Sentenza n. 561/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'accertamento, dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull'istanza presentata dalla società AGI S.r.l. a mezzo PEC del 14 maggio 2024; con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto propria competenza, a provvedere entro il termine di cui all'art. 117, comma 2, c.p.a., in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione del provvedimento richiesto ovvero di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta del 14 maggio 2024 di riconoscimento e rimborso dei maggiori costi sostenuti durante l'emergenza Covid-19
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, gestore di una casa protetta per anziani accreditata e inserita nella Rete Territoriale Regionale, ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla propria istanza del 14 maggio 2024. La richiesta riguardava il riconoscimento di un rimborso o di una remunerazione aggiuntiva per i costi sostenuti negli anni 2020-2022 nella gestione dell'emergenza Covid-19, inclusi quelli relativi all'assistenza di un paziente infetto, non ricompresi nella remunerazione contrattuale ordinaria. La ricorrente ha richiamato l'art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020, l'art. 4 del medesimo decreto-legge, l'art. 19-nonies d.l. n. 137/2020 e i provvedimenti regionali sulla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, sostenendo che le amministrazioni avessero l'obbligo di esaminare e definire espressamente la domanda. L'ASP di Cosenza e il Commissario ad acta hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che l'eventuale decisione spettasse alla Regione Calabria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei confronti della Regione Calabria e ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento sulla domanda della struttura sanitaria. Ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASP di Cosenza e del Commissario ad acta, poiché l'art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 individua nelle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, i soggetti titolari del potere di valutare l'opportunità di riconoscere una remunerazione per la specifica funzione assistenziale e un incremento tariffario per le prestazioni rese a pazienti Covid-19. Secondo il Collegio, tale potere è amministrativo e discrezionale e la posizione della struttura interessata è di interesse legittimo. Ne deriva l'applicabilità della disciplina generale sul procedimento amministrativo: ricevuta l'istanza, la Regione era tenuta ad avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche eventualmente negativo. L'obbligo di provvedere sussiste perché la realizzazione della pretesa economica dipende dall'intermediazione del potere pubblico e la struttura aveva una legittima aspettativa di conoscere le ragioni della decisione regionale. La Regione è stata condannata a riscontrare l'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con un provvedimento scritto adeguatamente motivato sull'applicazione dell'art. 4 d.l. n. 34/2020. Le spese sono state poste a carico della Regione e compensate nei confronti dell'ASP e del Commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
entro il termine di cui all'art. 117, comma 2, c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine.
art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020, conv. con l. n. 77/2020
possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Attribuisce alle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, il potere discrezionale di valutare il riconoscimento di una remunerazione per la specifica funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti Covid-19; la Regione è quindi il soggetto legittimato a decidere sull'istanza.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l'adozione di un provvedimento espresso
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche semplificato nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità, senza consentire una condotta meramente inerte.
art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020, conv. con l. n. 77/2020
È richiamato quale fondamento dell'equiparazione della struttura residenziale ai presidi ospedalieri ai fini della gestione e del contenimento della pandemia.
art. 19-nonies d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020
È richiamato quale disposizione che ha previsto misure di sostegno per le strutture residenziali private accreditate in relazione alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando una pretesa economica del privato dipende dall'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, la posizione del privato ha natura di interesse legittimo e l'amministrazione è tenuta a esaminare l'istanza e a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- L'obbligo di provvedere sussiste anche quando l'amministrazione ritenga che la domanda non possa essere accolta nel merito o ravvisi ragioni di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità; tali valutazioni devono essere espresse in un provvedimento, eventualmente redatto in forma semplificata.
- La Regione è il soggetto legittimato a decidere sulle richieste di riconoscimento della remunerazione per specifiche funzioni assistenziali e di incremento tariffario previste dall'art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020, anche quando si tratti di Regione sottoposta a piano di rientro sanitario.
- L'obbligo di provvedere può derivare, oltre che da una specifica disposizione normativa, dalla necessità di tutelare la legittima aspettativa del privato a conoscere la decisione e le ragioni dell'amministrazione quando la realizzazione della pretesa sostanziale richieda l'intermediazione del pubblico potere.
- L'accertamento dell'illegittimità del silenzio non comporta il riconoscimento automatico del diritto al rimborso richiesto, quando la legge attribuisca all'amministrazione un potere discrezionale di valutazione; il giudice può imporre l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, anche di diniego, senza sostituirsi all'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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