Sentenza n. 376/2026 - Latina, Sezione 2
per il risarcimento del danno da ritardata e/o mancata emissione del provvedimento finale sull’istanza di condono del 18 gennaio 1986 contraddistinta con numero di Protocollo 00020 progressivo 0393003707 relativa all’immobile sito nel Comune di Sgurgola censito al Catasto Fabbricati al foglio 16, particella 506;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva conclusione del procedimento relativo a un'istanza di condono edilizio presentata nel 1986
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha domandato il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla mancata conclusione del procedimento di condono edilizio relativo a un immobile ereditato dalla madre. Dopo avere presentato nel 2024 un'istanza di definizione della pratica e avere ottenuto, in un precedente giudizio sul silenzio, una sentenza che imponeva al Comune di concludere il procedimento entro sessanta giorni, la ricorrente ha dedotto di non avere potuto vendere l'immobile a causa dell'incertezza sul suo stato edilizio. Ha allegato di avere conferito a un'agenzia immobiliare un incarico di vendita dal novembre 2023 al novembre 2024 e ha chiesto la liquidazione anche equitativa del danno. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato la carenza di allegazioni e prove sia sulla spettanza del bene della vita, cioè sulla ragionevole certezza che il procedimento di condono avrebbe avuto esito favorevole, sia sull'esistenza e sull'ammontare di un danno-conseguenza, nonché sulle occasioni concrete di vendita asseritamente perdute.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha affermato che l'azione risarcitoria è soggetta al principio dispositivo pieno e all'ordinario onere della prova, senza il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento. La ricorrente doveva quindi provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione, compresi il danno ingiusto, il nesso causale, l'elemento soggettivo e la spettanza del bene della vita. In materia di danno da ritardo, la mera violazione del termine procedimentale o la lesione del bene-tempo non sono sufficienti: occorre dimostrare che il ritardo abbia impedito il conseguimento di un provvedimento ampliativo favorevole e abbia prodotto conseguenze dannose immediate e dirette. Nel caso concreto non è stata provata la spettanza del titolo edilizio né sono state documentate specifiche e concrete occasioni di vendita sfumate a causa del ritardo. È stata pertanto esclusa la prova del danno risarcibile. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 2-bis l. 241/1990
per il risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell'art. 2-bis della L. n. 241 del 1990, non basta la mera violazione dei termini procedimentali
Il danno da ritardo è risarcibile solo se il ritardo ha prodotto un danno ingiusto, con prova della spettanza del bene della vita, del danno-conseguenza, del nesso causale e dell'elemento soggettivo della pubblica amministrazione.
art. 30, commi 2 e 4 c.p.a.
il bene “tempo” ha quindi dignità di interesse risarcibile ex art. 2-bis l. n. 241 del 1990, se e nella misura in cui, per effetto di tale lesione, si sia prodotto un «danno ingiusto»
La tutela risarcitoria per il ritardo presuppone una lesione sostanziale della sfera giuridica del privato e non è riconosciuta per il mero superamento del termine procedimentale.
art. 2697 c.c.
chi vuole far valere un diritto in giudizio deve indicare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Il danneggiato deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, inclusi danno, ingiustizia, nesso causale, ammontare e spettanza del bene della vita.
art. 115 c.p.c.
Nel giudizio risarcitorio il giudice decide sulla base delle prove dedotte dalle parti, secondo il principio dispositivo, senza applicazione del metodo acquisitivo tipico dell'azione impugnatoria.
art. 47 l. 47/1985
La domanda di condono edilizio presentata dalla dante causa costituiva il procedimento amministrativo la cui mancata definizione è stata posta a fondamento della domanda risarcitoria; la sentenza non ha tuttavia accertato la spettanza del condono.
Massime di principio
- La violazione del termine di conclusione del procedimento non determina, da sola, il diritto al risarcimento del danno da ritardo: il privato deve dimostrare un danno ingiusto, il nesso causale e l'elemento soggettivo della pubblica amministrazione.
- Il risarcimento per il ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo presuppone la prova della spettanza del bene della vita richiesto, ossia che il procedimento avrebbe avuto esito favorevole se definito tempestivamente.
- Nel giudizio risarcitorio amministrativo opera pienamente il principio dispositivo e grava sul danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, senza il metodo acquisitivo tipico dell'azione di annullamento.
- Il danno risarcibile da ritardo consiste nelle conseguenze pregiudizievoli causalmente ricollegate alla mancata tempestiva fruizione del bene della vita e non nella mera attesa o nella sola lesione del bene-tempo.
- La richiesta di liquidazione equitativa non esonera il ricorrente dall'onere di provare l'esistenza del danno e di allegare circostanze concrete che consentano di determinarne, anche in via approssimativa, consistenza e nesso causale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 819/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 820/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →