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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11456/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sulle distanze legali tra fabbricati: la Bergamasco contestava che Damiano avesse realizzato opere (fra cui forno) a distanza inferiore da rispettare ai sensi dell'art. 41-quinquies L. 1150/1942 e del D.M. 1444/1968; il convenuto/difensore eccepiva che l'attrice aveva costruito successivamente e chiedeva la demolizione delle opere dell'attrice. In sede di appello la Corte territoriale applicò l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 stabilendo l'arretramento delle opere e liquidando consistente risarcimento. In cassazione i ricorrenti contestavano l'applicabilità dell'art. 9 D.M. 1444/1968 laddove mancasse uno strumento urbanistico locale, deducendo violazione di legge e giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dei ricorrenti, ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nell'applicare l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 senza verificare la sussistenza del presupposto indispensabile (la preventiva pianificazione comunale con individuazione delle zone territoriali omogenee). Perciò la sentenza di appello è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini la vicenda alla luce della normativa corretta; sono stati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare, sulla base del corretto inquadramento normativo, quali parti dell'edificio debbano essere demolite e la relativa responsabilità e quantificazione del danno. La Corte ha disposto che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.M. n. 1444/1968, art. 9

    La Corte ricorda che l'art. 9 del D.M. 1444/1968 contiene prescrizioni inderogabili sulle distanze, ma la sua applicazione necessita della preventiva individuazione di zone territoriali omogenee negli strumenti urbanistici comunali; senza tale presupposto l'inserzione automatica della disciplina non può essere operata.

  • Legge n. 1150/1942, art. 41-quinquies

    Norma di riferimento sulle distanze; il D.M. 1444/1968 esercita la disciplina delle distanze in applicazione dell'art. 41-quinquies, ma l'applicabilità del d.m. è subordinata allo strumento urbanistico locale.

  • Legge n. 765/1967, art. 17 (c.d. legge-ponte)

    Aveva preveduto una disciplina per i comuni privi di strumenti urbanistici in periodo anteriore o fino all'abrogazione, ma la Corte segnala che la sua vigenza è stata circoscritta e che l'abrogazione successiva (DPR 380/2001) incide sull'assetto applicativo.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 136

    Contiene la disposizione che ha abrogato la legge-ponte e ha influito sulla disciplina transitoria delle distanze; rilevante per valutare l'applicabilità storica delle norme nei diversi periodi.

  • Codice di procedura civile, art. 360 n. 3

    Fondamento della censura in cassazione per violazione di norme di diritto (motivo di nullita o violazione di legge).

  • Codice di procedura civile, art. 132 n. 4

    Richiamato come riferimento per le censure di legge relative alla motivazione e alla deduzione di questioni in cassazione.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. Un., n. 5889/1997; Cass. 17 maggio 2018 n. 12119; Cass. 7 luglio 2011 n. 14953; Cass. n. 594/1990)

    La Corte si richiama a consolidati precedenti secondo i quali il D.M. 1444 richiede l'esistenza di strumenti urbanistici che individuino zone omogenee per la sua piena applicazione; inoltre la giurisprudenza afferma che l'usucapione di costruzioni sorge anche quando la costruzione sia abusiva (la rilevanza dell'abusività riguarda il rapporto pubblicistico con la P.A. e non preclude i rimedi privatistici).

Massime di principio

  • Il D.M. n. 1444/1968 (art. 9) trova applicazione piena solo dopo che il comune ha adottato/approvato strumenti urbanistici con l'individuazione delle zone territoriali omogenee; in assenza di tali strumenti non si può indiscriminatamente inserire la disciplina dell'art. 9.
  • Nelle controversie sulle distanze tra edifici occorre accertare la cronologia delle costruzioni con prove oggettive (concessioni, aerofotogrammetria, fotografie, c.t.u.) perché la titolarità temporale incide su obblighi di arretramento e responsabilità risarcitorie.
  • L'illegittimità amministrativa o l'abusività edilizia non impedisce, sul piano civilistico, l'applicazione di istituti come l'usucapione: il regime pubblicistico dell'abuso è distinto dalla tutela dei diritti soggettivi privatistici.
  • Se la Corte d'appello ha applicato una norma vincolante senza verificare il presupposto di fattibilità (es. esistenza di piano urbanistico), la decisione può essere cassata e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la quantificazione delle opere da demolire e del danno alla luce della normativa effettivamente applicabile.
  • In casi analoghi, le parti dovrebbero porre e documentare specificamente la presenza o l'assenza dello strumento urbanistico e l'epoca di realizzazione delle opere, e il giudice dovrà motivare l'applicazione normativa con riferimento ai presupposti (es. zone omogenee) e alla giurisprudenza consolidata.

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