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Sentenza

Sentenza n. 217/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 234/2025 in data 2 maggio 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza parziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, limitatamente all’accredito della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione, nella parte relativa alla carta docente, alla sentenza n. 234/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza ordinaria aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, mediante accredito complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi. Il ricorrente ha documentato la formazione del giudicato mediante certificazione della cancelleria e la notificazione della sentenza al Ministero in data 8 maggio 2025. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’esecuzione della parte della sentenza relativa all’indennità sostitutiva delle ferie, ma la decisione del TAR ha riguardato esclusivamente la carta docente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la notificazione della pronuncia all’Amministrazione, l’omessa esecuzione della parte relativa alla carta docente e la scadenza del termine di centoventi giorni previsto per l’adempimento delle Amministrazioni dello Stato dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, limitatamente alla carta docente, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 234/2025, provvedendo agli adempimenti dovuti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà intervenire entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 700,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive in caso di persistente inottemperanza.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite dall’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; la sua scadenza è stata ritenuta rilevante per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato da eseguire quale base normativa della carta docente spettante al ricorrente.

  • DPCM 28 novembre 2016

    È richiamato nella domanda di ottemperanza per le modalità e funzionalità di assegnazione e utilizzazione della carta docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione, anche soltanto parziale, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi puntualmente imposti dalla pronuncia.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e della notificazione della sentenza, consentono di ritenere comprovata l’inottemperanza allegata dal ricorrente.
  • Per le Amministrazioni dello Stato, la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto temporale rilevante per l’attivazione del giudizio di ottemperanza.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale l’organo sostitutivo dovrà provvedere su richiesta dell’interessato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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