Cassazione Civile, Ordinanza n. 00918/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del canone per il rinnovo della concessione d’uso di un’unità immobiliare comunale situata nella Galleria Vittorio Emanuele II, condotta da una società che vi svolge attività commerciale di vendita di abbigliamento e accessori. La società aveva impugnato gli atti comunali e, in primo grado, il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso annullando alcuni provvedimenti nella parte in cui fissavano il canone secondo il criterio della media delle offerte dell’ultimo biennio. Il Consiglio di Stato, su appello principale del Comune e incidentale della società, aveva invece accolto l’appello del Comune e respinto integralmente il ricorso originario. In Cassazione la società ha proposto due motivi: 1) deduceva eccesso di potere giurisdizionale per arretramento del Consiglio di Stato, sostenendo che questo avesse illegittimamente ritenuto insindacabile la discrezionalità amministrativa del Comune, mentre il TAR avrebbe correttamente esercitato il sindacato di legittimità sui vizi di istruttoria e motivazione; 2) deduceva eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del legislatore, assumendo che il Consiglio di Stato avesse creato una regola non prevista da alcuna norma, richiamando genericamente i principi eurounitari per escludere o comunque incidere sulla clausola convenzionale relativa al rinnovo della concessione e all’indennità contrattuale prevista in caso di cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la censura muoveva da una lettura decontestualizzata della sentenza del Consiglio di Stato: quest’ultimo non aveva rinunciato a valutare la discrezionalità amministrativa, ma l’aveva invece esaminata, ritenendo corretto il criterio adottato dal Comune in applicazione della normativa regionale e della disciplina di settore. Ha inoltre ritenuto che il secondo motivo fosse inammissibile perché, pur formalmente prospettato come questione di giurisdizione, in realtà denunciava un preteso errore di giudizio nell’interpretazione e applicazione di norme e principi eurounitari, quindi un errore in iudicando e non un vizio di eccesso di potere giurisdizionale ex art. 111, ottavo comma, Cost. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
Il ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost. è esperibile solo per veri vizi di giurisdizione; non consente di censurare errori di giudizio o di interpretazione della legge.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
La norma è richiamata come base del ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, ma la Corte esclude che le censure proposte vi rientrino davvero.
art. 362 c.p.c.
È richiamato quale norma che consente il ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ma il rimedio non copre doglianze di merito o di error in iudicando.
d.lgs. 104/2010, art. 110
Richiamato come parametro del ricorso avverso le sentenze del giudice amministrativo per motivi di giurisdizione.
artt. 103 e 113 Cost.
Sono evocati dalla ricorrente a sostegno del controllo di legittimità sulla discrezionalità amministrativa, ma la Corte non ne ricava un vizio di giurisdizione.
d.lgs. 104/2010, artt. 7, 29, 34 e 133, primo comma, lettera b)
Sono richiamati per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo e la sindacabilità degli atti impugnati.
art. 21 octies L. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi di legittimità dedotti avverso i provvedimenti amministrativi.
art. 148 quater, comma 4, L.R. Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6
"Al fine di tutelare la tradizione storico-culturale del territorio lombardo, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle attività storiche e di tradizione, i comuni individuano specifiche premialità per il rilascio delle concessioni degli spazi demaniali sulla base degli interessi determinati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente"
La norma è letta come fondamento del potere comunale di individuare correttivi premiali nella disciplina delle concessioni di spazi demaniali destinati ad attività storiche e tradizionali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1 quater per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione è inammissibile quando, sotto l’etichetta dell’eccesso di potere giurisdizionale, si deducono in realtà errori di interpretazione della motivazione o errori di applicazione della legge sostanziale o processuale.
- Non integra arretramento del potere giurisdizionale il fatto che il giudice amministrativo valorizzi l’insindacabilità del merito amministrativo, se dal complessivo contesto della motivazione risulta che abbia comunque esercitato il controllo di legittimità sulla discrezionalità ed espresso una valutazione sulla coerenza dell’azione amministrativa con la normativa applicabile.
- L’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del legislatore non ricorre quando il giudice si limiti a interpretare norme esistenti, anche facendo riferimento a principi eurounitari, poiché il dissenso sulla regola applicata attiene al merito della decisione e non alla giurisdizione.
- Nel sindacato sulle concessioni di beni demaniali destinate ad attività storico-identitarie, il giudice può verificare la correttezza della scelta amministrativa rispetto alla normativa di settore e ai criteri premiali previsti, senza sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni di opportunità.
- La censura di eccesso di potere giurisdizionale deve colpire la soglia della giurisdizione e non la correttezza del ragionamento decisionale: se la doglianza mira a contestare l’interpretazione della disciplina applicata, il rimedio è inammissibile come motivo attinente al merito.
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