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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34945/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 01/02/2021: Rosanna Maria censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis c.p.); Emanuele e Ricci contestano la qualificazione giuridica della ricettazione rispetto al furto (per possesso ad breve distanza temporale dalla condotta furtiva), richiedono la riqualificazione o l'esclusione della responsabilità concorrente di Emanuele (sostenendo che fosse limitata alla mera presenza nell'autovettura), la mancata esclusione dell'aggravante prevista dall'art.625 n.7 c.p. (beni esposti alla pubblica fede) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Sharon deduce analoghe doglianze sull'aggravante dell'art.625 n.7 c.p. e chiede il riconoscimento delle attenuanti per collaborazione e ammissione di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Rosanna Maria ha ritenuto implicitamente disattesa la doglianza sulla causa di non punibilità: sebbene la condotta fosse ritenuta tenue, la pena per il reato (detenzione di armi comuni da sparo) ha un massimo superiore a cinque anni e quindi l'art.131-bis non poteva operare; per Emanuele e Ricci i motivi risultano argomentazioni di fatto, manifestamente infondate e prive di confronto con la motivazione impugnata: la qualificazione della ricettazione è stata adeguatamente motivata tenuto conto del possesso dopo un congruo lasso temporale e dell'assenza di ammessioni; la responsabilità concorrente di Emanuele è stata ritenuta provata per presunzioni gravi e univoche (spostamenti insieme senza denaro, riunione dopo i furti, presenza e riposizionamento della refurtiva nell'autovettura, contributo all'occultamento), pertanto non si trattava di mera presenza; l'aggravante dell'art.625 n.7 c.p. è stata correttamente applicata in quanto la sorveglianza nei supermercati non è continua e non è stata dimostrata una custodia continua della merce; le attenuanti generiche sono state legittimamente escluse per la presenza di precedenti penali e per l'assenza di elementi positivi di meritevolezza. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.131-bis cod.pen.

    La Corte ha rilevato che l'istituto della causa di non punibilità per tenuità non può applicarsi quando la pena massima del reato superi i cinque anni di reclusione; pertanto, pur avendo riconosciuto la tenuità della condotta, non ha potuto escludere la punibilità nel caso di detenzione di armi il cui massimo supera tale soglia

  • art.625 comma 1 n.7 cod.pen.

    L'aggravante per furto commesso su beni esposti alla pubblica fede si configura nei supermercati con sistema self-service quando non sussista una custodia continua e diretta della merce; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante in assenza di prova di sorveglianza continua o di sistemi anti-taccheggio efficaci

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis c.p.) non trova applicazione se la pena edittale massima del reato è superiore a cinque anni, anche se la condotta è ritenuta tenue e il trattamento sanzionatorio è modulato al minimo.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che riespongono questioni di fatto senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; le doglianze che si limitano a riproporre valutazioni probatorie già esaminate dal giudice di merito vengono considerate manifestamente infondate.
  • La qualificazione della ricettazione rispetto al furto può essere confermata quando il possesso degli oggetti avviene dopo un congruo lasso temporale dalla commissione del furto o dalla denuncia di smarrimento e in assenza di ammessioni; il mero possesso non basta se vi è plausibile collegamento temporale o ammissione del reato presupposto.
  • La responsabilità per concorso di persone nel furto può essere esclusa solo se rimane dimostrata la mera presenza priva di qualsiasi apporto causalmente rilevante; invece, la presenza combinata di elementi presuntivi (coordinazione negli spostamenti, mancata disponibilità di denaro, riunione dopo il furto e occultamento/trasporto della refurtiva) può legittimare il riconoscimento del concorso.
  • L'aggravante ex art.625 n.7 c.p. si applica nei casi di furto in esercizi con self-service salvo prova di una custodia continua e diretta della merce; la presenza di telecamere o sorveglianza intermittente non esclude automaticamente l'aggravante.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi di meritevolezza: l'assenza di precedenti non è sufficiente di per sé e l'esistenza di precedenti specifici o di comportamenti processuali negativi può legittimamente determinare il diniego delle attenuanti.

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