Ordinanza n. 7843/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 2726 del 27 dicembre 2010 di approvazione della graduatoria relativa alla procedura di progressione verticale, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Roma, per il conferimento di n. 56 posti nel profilo professionale di Funzionario Attività e Manifestazioni culturali, turistiche e sportive cat. D - Pos. econ. D1 - Famiglia Cultura, Turismo e Sport, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali la determinazione dirigenziale n. 2847 del 31 dicembre 2010 di parziale rettifica della graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n. 2726 del 27 dicembre 2010, il verbale della Commissione Esaminatrice del 9 ottobre 2010 ed il verbale della Commissione del 26 novembre 2010; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale alla graduatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria della procedura di progressione verticale per 56 posti di funzionario nelle attività e manifestazioni culturali, turistiche e sportive, nonché gli atti della commissione esaminatrice e la successiva rettifica della graduatoria
Esito
La controversia
La ricorrente, già partecipante a un precedente giudizio definito con rinvio al primo giudice per erronea declaratoria di irricevibilità, ripropone le censure non esaminate. Deduce l'illegittimità dei criteri di valutazione della prova scritta e della loro applicazione, sostenendo che la commissione avrebbe attribuito punteggi incoerenti rispetto al numero di risposte corrette e ai commenti svolti, anche mediante l'uso non adeguatamente delimitato del margine premiale fino a 0,50 punti. Contesta, in particolare, di avere risposto correttamente a tutte e cinque le domande ma di avere ottenuto 7,80 punti, inferiore al minimo di 8,30 previsto dalla griglia. Deduce inoltre il difetto di motivazione dei punteggi numerici, la violazione dei criteri di autolimitazione fissati dalla commissione, la disparità di trattamento e l'eccesso di potere. Censura altresì la somministrazione, nella prova orale, di domande asseritamente estranee alle materie del corso e del bando; il diniego di accesso agli atti; l'erroneità della risposta indicata dalla commissione come corretta al quesito n. 3 della prova scritta, concernente la possibilità per Regioni ed enti territoriali di stipulare contratti o accordi con lo Stato; e la conseguente errata valutazione della risposta fornita dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non decide ancora né le eccezioni di rito né il merito delle censure. Ritiene fondata la richiesta di integrazione del contraddittorio, poiché alcuni motivi potrebbero comportare l'annullamento dell'intera procedura selettiva e, anche qualora fossero accolte soltanto le doglianze riferite alla posizione della ricorrente, non sarebbe previamente determinabile la sua collocazione nella graduatoria dei vincitori. Considerato l'elevato numero dei candidati collocati prima della ricorrente e la risalenza della procedura, autorizza, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale del ricorso, dell'ordinanza e degli avvisi prescritti. La pubblicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Roma Capitale deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione. Gli oneri della pubblicazione sono posti a carico della ricorrente con separato provvedimento. La trattazione è rinviata all'udienza pubblica del 4 novembre 2026; le spese sono riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
Consente di disporre la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa, insieme agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., per l'integrazione del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 105 c.p.a.
Richiamato nella ricostruzione processuale quale disposizione in base alla quale il Consiglio di Stato ha rimesso la causa al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento delle censure può determinare l'annullamento dell'intera procedura selettiva, oppure quando l'accoglimento delle sole doglianze individuali può modificare in modo non determinabile la posizione del ricorrente nella graduatoria dei vincitori, devono essere chiamati in giudizio i candidati controinteressati che potrebbero subire una lesione dalla decisione.
- Se il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta di parte, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendone contenuti, modalità e termini.
- L'inosservanza del termine perentorio stabilito dal giudice per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova può comportare l'improcedibilità del ricorso.
- Nel disporre la notificazione per pubblici proclami, il giudice può imporre all'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale il ricorso, l'ordinanza, l'elenco dei controinteressati e gli avvisi prescritti, nonché di mantenerli disponibili e di attestare l'avvenuto adempimento.
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